Decontribuzione lavoratrici madri. Articolo 1, commi da 180 a 182 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

Roma, 24 aprr 2024 -Il SIAF fa il punto. La legge di bilancio di previsione dello Stato di cui all’art.1, commi da 180 a 182 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto un esonero dei contributi previdenziali a favore delle madri lavoratrici (rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) con 3 o più figli (fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo) per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, per un importo massimo di 3000 euro annui (250 Euro mensili). Tale misura è stata riconosciuta per il solo anno 2024 anche alle madri lavoratrici a tempo indeterminato con 2 figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

1) La legge di bilancio di previsione dello Stato di cui all’art.1, commi da 180 a 182 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto un esonero dei contributi previdenziali a favore delle madri lavoratrici (rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) con 3 o più figli (fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo) per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, per un importo massimo di 3000 euro annui (250 Euro mensili). Tale misura è stata riconosciuta per il solo anno 2024 anche alle madri lavoratrici a tempo indeterminato con 2 figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

2) Lo “sgravio” contributivo di cui sopra comporterà l’aumento del montante IRPEF delle lavoratrici interessate. Per quanto concerne le lavoratrici madri appartenenti al Corpo, considerato che già lo stipendio “base” lordo di un Finanziere supera i 28000 euro (stipendio tabellare + indennità integrativa speciale conglobata + indennità mensile pensionabile), i 3000 euro di decontribuzione saranno tassati al 35 per cento (aliquota IRPEF prevista per gli scaglioni reddituali da euro 28.001 a euro 50.000), per un importo di 1050 Euro.

3) L’aumento di cui sopra comporterà inoltre una diminuzione degli assegni unici universali percepiti (che dal 1° marzo 2022 hanno sostituito gli assegni per il nucleo familiare) a partire dal 2026 (ai fini ISEE si tiene conto dei redditi e dei patrimoni del secondo anno precedente). Gli importi in diminuzione dell’assegno unico varieranno in
base alle situazioni dei singoli (nel calcolo dell’ISEE, sulla base del quale viene erogato l’Assegno Unico Universale si tiene conto di tutti i patrimoni e redditi dei componenti del nucleo familiare, quindi anche del coniuge/convivente). A mero titolo di esempio di quanto su esposto, a fronte dei 3000 euro (lordi) di decontribuzione, a parità degli altri elementi reddituali e patrimoniali, si perdono circa 216 euro di Assegno Unico all’anno, riducendo le “maggiori entrate” per le madri lavoratrici a circa 1734 euro annui (3000-1050-216) ovvero circa 145 Euro mensili (per completezza di informazione l’assegno unico non diminuirà per coloro che, a fronte di un ISEE superiore a 45461,02 ne beneficiano nella misura minima – 57 euro mensili per ogni figlio).

4) Si rappresenta inoltre che l’esonero contributivo per le mamme è alternativo a quello
legato all’imponibile previdenziale (sgravio contributivo del 7 per cento sull’imponibile previdenziale fino a 1923 euro mensili e del 6 per cento su imponibile previdenziale fino a 2692 euro). In “soldoni”, un finanziere ha uno sgravio contributivo mensile di circa 140 euro (lordi) di base, pari a un incremento netto in busta paga di circa 1090 euro (poco più di 90 euro mensile). Inoltre anche le detrazioni per lavoro dipendente subiranno una leggera diminuzione (meno detrazione, più irpef, meno netto mano) per circa 10 euro mensili. Alla “fine della fiera” il provvedimento legislativo di cui sopra porterà nelle tasche delle mamme in divisa con i redditi più bassi un incremento reale di circa 500 euro annui (poco oltre i 40 Euro mensili a conti fatti).

5) Bisognerà inoltre valutare la reale convenienza della misura di cui sopra anche alla luce di altre eventuali agevolazioni legate all’ISEE di cui i singoli usufruiscono e che potrebbero diminuire o non essere più concesse alla luce dell’aumento del suddetto indice a seguito della decontribuzione in oggetto (bonus cultura, asili nido, tasse universitarie, borse di studio, ecc.), che potrebbero rendere la misura addirittura antieconomica.

Gianluca Villaggio – Segretario Regionale Lombardia – SIAF

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