Ricongiungimento familiare

Roma, 5 giu 2024 – La Corte Costituzionale, con sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (tutela della maternità e paternità), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo

per tre anni del dipendente pubblico, (quindi anche il personale del comparto sicurezza e difesa) con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di

servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la #residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività».

Tuttavia, rimane una norma che le Amministrazioni del comparto tentano di non soddisfare, eccependo carenze o eccedenze d’organico.

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