POLIZIA / Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82. Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2019

Roma, 26 ago 2019 – SI TRATTA DI UNA RIVISITAZIONE DELLE RICOMPENSE E ONORIFICENZE DA CONCEDERE O CONFERIRE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086). Segue Legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82 

Regolamento di modifica del Titolo IX  del  regolamento  di  servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086) -(GU n.188 del 12-8-2019)

In Vigente al: 27-8-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della  pubblica  sicurezza  e,  in  particolare,
l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di  servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei  sanitari  della
Polizia di Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a); 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n.
126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74,  75
e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del
Presidente della Repubblica  n.  335  del  1982,  che  aggiornano  la
disciplina dei presupposti per il conferimento della  promozione  per
merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata
anche la  disciplina  delle  altre  ricompense  premiali,  attraverso
l'aggiornamento delle previsioni del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 782 del 1985; 
  Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere  la  possibilita'
di conferire le  predette,  restanti  ricompense  premiali  anche  in
relazione a comportamenti serbati in attivita' attinenti  ai  compiti
istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi; 
  Considerato che,  in  considerazione  dell'ampliamento  del  novero
delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione  per  merito
straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre
meccanismi procedimentali  in  grado  di  assicurare  un  equilibrato
apprezzamento discrezionale delle  diverse  situazioni,  al  fine  di
garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e
della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato; 
  Considerato che a questo fine, appare opportuno  prevedere  che  la
valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli
apporti  di  appositi  organi  collegiali,  in  coerenza  con  quanto
previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia
di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000  e
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  335
del 1982, nonche', per il conferimento delle  promozioni  per  merito
straordinario,  dagli  articoli  75,  quarto  comma,  e  75-bis,  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al capo I del titolo  IX  del  decreto  del  Presidente
  della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e
  requisiti per il conferimento delle ricompense al  personale  della
  Polizia di Stato. 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del capo  I  del  titolo  IX  e'  sostituita  dalla
seguente: «Tipologie di ricompense,  requisiti  e  procedure  per  il
conferimento»; 
    b) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 66 (Tipologie di  ricompense,  distintivi  d'onore  e  di
specialita' e annotazioni matricolari). -  1.  Agli  appartenenti  ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono
essere conferite le seguenti ricompense: 
        a) onorificenze; 
        b) ricompense: 
          1) al valor militare; 
          2) al valor civile; 
          3) al merito civile; 
        c) ricompense: 
          1) per meriti straordinari e speciali; 
          2) per lodevole comportamento; 
        d) riconoscimenti: 
          1) per anzianita' di servizio; 
          2) al merito di servizio. 
      2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  attribuiti
distintivi d'onore e di  specialita',  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione. 
      3.  Il  conferimento,  mediante   apposito   attestato,   delle
onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui  al  comma
1, nonche' dei distintivi d'onore e di specialita' di cui al comma 2,
e' annotato sullo stato matricolare del  personale  interessato,  con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito il premio  in  denaro,  che  sono  comunque  inseriti  nel
fascicolo  personale  e  valutati  ai  fini  della  compilazione  del
rapporto informativo. 
      4. La  vigente  normativa  regola  le  modalita'  e  l'uso  dei
corrispondenti nastrini e medaglie.»; 
    c) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al  valor
civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono
essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati
esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la  normativa
vigente in materia. 
      2. Le ricompense al valor  militare,  al  valor  civile  ed  al
merito civile  sono  proposte  ed  attribuite  secondo  la  normativa
vigente in materia. 
      3. I riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito  di
servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche  dei  relativi
segni distintivi e individua altresi' i criteri per l'attribuzione di
riconoscimenti al personale  della  Polizia  di  Stato  all'atto  del
collocamento a riposo.»; 
    d) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 68 (Disposizioni comuni  in  materia  di  ricompense  per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le
ricompense per meriti straordinari e speciali sono: 
  a) promozione per merito straordinario; 
  b) encomio solenne. 
      2. Le ricompense per lodevole comportamento sono: 
  a) encomio; 
  b) lode; 
  c) premio in denaro; 
  d) compiacimento. 
  3. Le ricompense di cui ai  commi  1  e  2  sono  conferite,  senza
possibilita'  di  cumulo,  quando  ricorrono  i  presupposti  di  cui
all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo  alla  qualifica
rivestita e alle funzioni  esercitate  dal  personale  interessato  e
tenuto conto del  risultato  conseguito,  nonche'  delle  particolari
condizioni di tempo e di  luogo  che  hanno  eventualmente  connotato
l'attivita' svolta. 
  4.  Al  personale  appartenente  ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di
Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite  anche  in
relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione
della partecipazione a manifestazioni sportive.»; 
    e) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 69 (Requisiti per il conferimento  delle  ricompense  per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La
promozione alla  qualifica  superiore  per  merito  straordinario  e'
conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74,  75,  commi  primo,
secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni. 
      2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  68,  comma  4,
l'encomio solenne e' conferito  al  personale  che,  dando  prova  di
eccezionali  capacita',  abbia  conseguito  pregevoli  risultati   in
attivita' attinenti ai  propri  compiti,  rendendo  notevoli  servizi
all'amministrazione della pubblica  sicurezza,  o  che,  offrendo  un
contributo  determinante  all'esito  di  operazioni  di   particolare
importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita'
professionali e non comune determinazione operativa. 
      3. L'encomio e' conferito al  personale  che  abbia  conseguito
rilevanti  risultati  in  attivita'  attinenti  ai  propri   compiti,
rendendo  importanti  servizi  all'amministrazione   della   pubblica
sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualita' professionali. 
      4. La lode  e'  conferita  al  personale  che,  distintosi  per
applicazione,  impegno  e  capacita'   tecnico-professionali,   abbia
conseguito  apprezzabili  risultati  nell'espletamento  dei   compiti
d'istituto. 
      5. Il premio in denaro  e'  conferito,  nei  limiti  dei  fondi
annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita'  ed
impegno, abbia contribuito al conseguimento di  risultati  meritevoli
di segnalazione. 
      6.  Il  compiacimento  e'  formulato  al  personale  distintosi
nell'espletamento del servizio.»; 
    f) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari  e
speciali  e  per  lodevole  comportamento).  -  1.  La  proposta   di
conferimento della promozione alla  qualifica  superiore  per  merito
straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo  75,  terzo  comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e
successive modificazioni. 
  2. La proposta di conferimento dell'encomio  solenne  e'  formulata
dal questore della  provincia  in  cui  sono  avvenuti  i  fatti,  su
rapporto  del  dirigente  dell'ufficio  o  reparto,  ovvero,  per  il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 
  3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della  lode  sono
formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i  fatti,
su rapporto del dirigente  dell'ufficio  o  reparto  ovvero,  per  il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 
  4. Le proposte per  il  conferimento  del  premio  in  denaro  sono
formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il  personale
direttamente dipende e,  per  il  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della  divisione
o ufficio di livello equiparato. Se  le  proposte  di  cui  al  primo
periodo riguardano personale in  servizio  presso  province  diverse,
esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti
i fatti. 
      5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti
straordinari e  speciali,  dell'encomio  e  della  lode  a  personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68,
comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui  ha  sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato. 
      6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti
straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti
all'estero sono formulate dal Questore della Provincia  di  Roma,  su
rapporto del dirigente dell'ufficio o  reparto  presso  il  quale  il
personale presta servizio. 
  7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata  da
tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito,  e'
allegata, per ciascun dipendente interessato, una  scheda  nominativa
le  cui  caratteristiche,  in  relazione  a  ciascuna  tipologia   di
ricompensa, sono determinate con decreto del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  8. La proposta deve essere formulata tempestivamente  e,  comunque,
non oltre sei mesi  dalla  conclusione  dell'operazione,  servizio  o
attivita' cui la stessa si riferisce,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 75, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni. 
  9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del  1982,  e  successive
modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una
pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi,  sia  formulata
la   proposta   di   conferimento   della   promozione   per   merito
straordinario. 
  10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo  che
sopravvengano  o  siano  conosciuti   successivamente   fatti   nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»; 
    g) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 71 (Procedure per il conferimento  delle  ricompense  per
meriti straordinari e speciali). - 1.  La  proposta  di  conferimento
della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e'
sottoposta al preventivo esame del consiglio per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74  del  presente
decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli
68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 335, secondo le disposizioni di cui  al  successivo  articolo  75,
quarto comma, e successive modificazioni. 
  2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al
consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali,  di
cui  all'articolo  74  del  presente  decreto  che,  ove  ravvisi   i
presupposti  per  il  conferimento  della   promozione   per   merito
straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato,  agli  organi
di cui agli articoli  68  e  69  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui  al
successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni. 
  3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per  le  ricompense
per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio
e della lode, ne delibera il conferimento. 
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo
66, comma 3, con  attestato  rilasciato  dal  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza.»; 
    h) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).
- 1. Le proposte di  conferimento  dell'encomio  e  della  lode  sono
inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento,
di cui all'articolo 75. 
  2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora  ravvisi  i  presupposti
per il conferimento di  una  ricompensa  per  meriti  straordinari  e
speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al  consiglio  per
le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga
sussistenti i presupposti per il conferimento  dell'encomio  e  della
lode, ne da' comunicazione al questore competente che,  entro  trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro. 
  3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino  i  requisiti
previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento  delibera  il  conferimento  della  ricompensa
ritenuta opportuna. 
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per
lodevole comportamento sono conferite,  ai  sensi  dell'articolo  66,
comma 3, con attestato rilasciato dal  Capo  della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza.»; 
    i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e  del
compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento  del  premio  in
denaro e' inoltrata al questore  della  provincia  ove  il  personale
presta servizio, ovvero, per  il  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in
cui  sono  avvenuti  i  fatti,  che,  accertata  la  sussistenza  dei
requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta
salva la competenza esclusiva del consiglio  per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali di  cui  all'articolo  74,  in  ordine
all'esame delle proposte  concernenti  gli  appartenenti  alle  altre
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle  medesime  che
rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. 
  2. I fondi annualmente stanziati per  l'erogazione  del  premio  in
denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto  delle
dotazioni organiche  e  degli  indici  di  criminalita'  di  ciascuna
provincia. 
  3. Il decreto di cui  al  comma  2  determina  l'entita'  minima  e
massima del premio in denaro. 
  4.  Il  compiacimento  e'  formulato,   in   forma   scritta,   dal
responsabile, a livello centrale o periferico,  di  ciascun  ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale. 
      5.  Il  premio  in  denaro  e  il  compiacimento  a   personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68,
comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui  ha  sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»; 
    l) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e
speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato e'  istituito  il
consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali.  Il
consiglio per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali
esprime un parere  obbligatorio  sulle  proposte  di  promozione  per
merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al   conferimento
dell'encomio solenne. 
      2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della  pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
composto da quattro rappresentanti del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza con qualifica  di  prefetto  o  di  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, individuati  annualmente  con  decreto  del  Capo
della polizia - Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  e  da
quattro rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello nazionale,  designati  di  volta  in  volta
dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base  a
criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni  con  accordo  tra
l'amministrazione e  le  medesime  organizzazioni.  I  supplenti  dei
soggetti di cui al presente comma sono individuati  con  le  medesime
modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari. 
  3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di
almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in
caso di parita' di voti. 
  4. Le funzioni di segretario del consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza.  Per  l'istruttoria,  comprensiva  di  ogni   verifica   e
approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione  centrale  per  gli  affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 
      5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e  degli  uffici  della
Polizia di Stato.»; 
    m) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento).
- 1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il  consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza  o  da  un  supplente  avente  qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
composto  da  quattro   rappresentanti   dell'amministrazione   della
pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della
polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  di  cui  uno
scelto tra i  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  o  tra  i
dirigenti superiori della Polizia di  Stato  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti  di
uffici con funzioni finali,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente della Polizia di Stato nonche'  da  quattro  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati di volta in  volta  dalle  medesime  secondo  la
rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri  di  rotazione  da
determinarsi ogni due anni con accordo  tra  l'amministrazione  e  le
medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al  presente
comma sono individuati con le  medesime  modalita'  applicate  per  i
rispettivi componenti titolari. 
  3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di
almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in
caso di parita' di voti. 
  4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria,  le  verifiche  e  gli  approfondimenti
necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le  ricompense  di
cui all'articolo 74, comma 4.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le  articolazioni  da
esso  comunque  dipendenti  provvedono  all'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di  cui  al  capo  II,  titolo  IX  del
regolamento   di   servizio   dell'amministrazione   della   pubblica
sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data  di  cui
al comma 1 non sono stati ancora definiti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 giugno 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Salvini, Ministro dell'interno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1628 

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