PARTECIPAZIONE AI CONCORSI / Lettera ai ministri Guerini e Lamorgese affinché uniformino tutti i concorsi in atto in base al nuovo decreto legislativo con un apposito atto retroattivo, considerato che già dal 2016 l’UE aveva espresso chiarezza sulla presunzione di innocenza

Roma, 8 ago 2021 – QUESTA LA LETETRA INVIATA DA UN NOSTRO LETTORE AI MINISTRI GUERINI (Difesa) E LAMORGESE (Interno). Non è possibile, come già previsto dalla nostra costituzione, che si continui a escludere dai concorsi o sospendere dal servizio soggetti non condannati, e non si parla di mafia o terrorismo, omicidio o similari, ma semplicemente di imputati che magari, erroneamente, sono stati accusati.
Ora c’è un decreto e bisogna rispettarlo.
Che i signori ministri, i sindacati e i Generali inizino a prendere le difese di tutti gli uomini e le donne che vivono per la divisa e non per il mero stipendio.
La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Divieto alle autorità di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a sentenza irrevocabile. Regole ad hoc per la comunicazione sui processi in corso: è il procuratore della Repubblica ad autorizzare la polizia giudiziaria. Lo prevede lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, approvato in via preliminare il 5 agosto. I tempi per provvedere scadono l’8 agosto. Il dlgs arriva dopo l’approvazione, nella legge di delegazione europea, di un emendamento a firma di Enrico Costa (Azione) sul recepimento della direttiva. Ora dovrà essere inviato alle commissioni parlamentari competenti.

Entrando nei contenuti, durante la celebrazione delle udienze, si richiederà una valutazione, caso per caso, della necessità di ricorrere all’uso delle manette e della presenza di imputati all’interno delle gabbie. Rispetto alla diffusione di informazioni su indagini in corso, in recepimento di prassi già adottate da più uffici giudiziari, il procuratore capo potrà ricorre a comunicati stampa e, per casi di particolare rilevanza, a conferenze stampa. È fatto divieto assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza. vieta nello specifico «alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». In caso di violazione, «ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché’ l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa». Se la richiesta è fondata, si procede non oltre quarantotto ore alla rettifica, rendendola pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione oppure con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione». L’articolo 3 del dlgs prevede inoltre che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e ad assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richiesta dalla legge per l’adozione del provvedimento. Si limita anche la possibilità per i pm di pubblicare singoli atti o parti di essi ai soli casi in cui sia «strettamente» necessario.

Infine, viene garantito sempre il diritto dell’imputato e del difensore a consultarsi riservatamente anche quando l’imputato in udienza sia sottoposto a particolari «cautele» per evitare il pericolo di fuga.

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3 thoughts on “PARTECIPAZIONE AI CONCORSI / Lettera ai ministri Guerini e Lamorgese affinché uniformino tutti i concorsi in atto in base al nuovo decreto legislativo con un apposito atto retroattivo, considerato che già dal 2016 l’UE aveva espresso chiarezza sulla presunzione di innocenza”

  1. Tanto ora escludono anche i non vaccinati o taponati forzosamente quindi vedi che in che dittatura di sovietica epopea stiamo vivendo.

  2. TI FAI IL TAMPONE E FAI IL CONCORSO. MA PER IL CONCORSO ERA GIA’ IN VIGORE IL TAMPONE. QUINDI PER QUESTI NON CAMBIA NULLA. MIO FIGLIO A GIUGNO HA FATTO IL TAMPONE PER ACCEDERE AULA CONCORSO.

  3. Il tampone me lo paga lo stato perche’ me lo impone lui. A me me fega una mk se devi salvaguardiare la salute pubblica a spese mie.

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