
Entrando nei contenuti, durante la celebrazione delle udienze, si richiederà una valutazione, caso per caso, della necessità di ricorrere all’uso delle manette e della presenza di imputati all’interno delle gabbie. Rispetto alla diffusione di informazioni su indagini in corso, in recepimento di prassi già adottate da più uffici giudiziari, il procuratore capo potrà ricorre a comunicati stampa e, per casi di particolare rilevanza, a conferenze stampa. È fatto divieto assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza. vieta nello specifico «alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». In caso di violazione, «ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché’ l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa». Se la richiesta è fondata, si procede non oltre quarantotto ore alla rettifica, rendendola pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione oppure con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione». L’articolo 3 del dlgs prevede inoltre che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e ad assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richiesta dalla legge per l’adozione del provvedimento. Si limita anche la possibilità per i pm di pubblicare singoli atti o parti di essi ai soli casi in cui sia «strettamente» necessario.
Tanto ora escludono anche i non vaccinati o taponati forzosamente quindi vedi che in che dittatura di sovietica epopea stiamo vivendo.
TI FAI IL TAMPONE E FAI IL CONCORSO. MA PER IL CONCORSO ERA GIA’ IN VIGORE IL TAMPONE. QUINDI PER QUESTI NON CAMBIA NULLA. MIO FIGLIO A GIUGNO HA FATTO IL TAMPONE PER ACCEDERE AULA CONCORSO.
Il tampone me lo paga lo stato perche’ me lo impone lui. A me me fega una mk se devi salvaguardiare la salute pubblica a spese mie.