C’E’ CHI PUO’ E CHI INVECE DEVE SEMPRE SPERARE? DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132 – Misure urgenti in materia di giustizia e di DIFESA, nonche’ proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (GU n.234 del 30-9-2021)

Roma, 2 ott 2021 – PER I POTENTI SI CAMBIANO LE LEGGI, PER GLI STIPENDIATI DI BASSO RANGO L’ATTESA E LA DELUSIONE E’ L’ORDINE DEL GIORNO. Parliamo del mancato rinnovo del contratto di lavoro, dove fuori ormai la spesa per la famiglia aumenta in modo vertiginoso. Parliamo dei mancati ricalcoli delle indennita’ operative e assegno funzionale fermi ormai da oltre 20 anni. ecc.. Insomma per chi lavora “normale” c’e’ poco da stare allegri.

INVECE per i potenti si cambia anche la legge sui limiti imposti dal servizio permanente, per tenerli/richiamarli in servizio. E’ quello che prevede il nuovo Decreto-Legge 132, che pubblichiamo qui di seguito.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132 

Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche'  proroghe
in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (21G00145) 

(GU n.234 del 30-9-2021)

 Vigente al: 30-9-2021   
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  la
possibilita' di acquisire dati  relativi  al  traffico  telefonico  e
telematico per fini di indagine  penale  nel  rispetto  dei  principi
enunciati dalla Grande sezione della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea nella sentenza  del  2  marzo  2021,  causa  C-746/18,  e  in
particolare  di  circoscrivere  le  attivita'  di   acquisizione   ai
procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di  criminalita'  e
di garantire che dette  attivita'  siano  soggette  al  controllo  di
un'autorita' giurisdizionale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
integrare le disposizioni sul procedimento  di  nomina  del  Capo  di
stato maggiore della difesa, anche in  considerazione  dell'imminente
scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una  piu'  ampia
possibilita' di scelta per il conferimento di tale carica di  vertice
delle Forze armate; 
  Ritenuta  parimenti  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prorogare i termini per il deposito  delle  richieste  di  referendum
annunciate dopo il  15  giugno  2021,  per  la  concomitanza  con  le
elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori  non
possano depositare le richieste di referendum entro la data  prevista
del  30  settembre  2021,  a  causa  del   ritardo   degli   apparati
amministrativi  di  numerosi  Comuni  nel  rilascio  dei   prescritti
certificati elettorali; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma  1,  terzo  periodo,
del  decreto-legge  8   giugno   2021,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,  n.  112,  in  materia  di
assegno temporaneo per figli minori e  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  in  materia  di
versamenti IRAP; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze
e per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  acquisizione  dei  dati  di   traffico
  telefonico e telematico per fini di indagine penale 
 
  1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla  legge,  se
sussistono  sufficienti  indizi  di  reati  per  i  quali  la   legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  non  inferiore
nel massimo a tre anni,  determinata  a  norma  dell'articolo  4  del
codice di procedura penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o
disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia,  la
molestia e il disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  ai  fini  della
prosecuzione  delle  indagini,  i  dati  sono  acquisiti  presso   il
fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del  pubblico
ministero o su istanza del  difensore  dell'imputato,  della  persona
sottoposta a indagini, della  persona  offesa  e  delle  altre  parti
private.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'  fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non
oltre  quarantotto  ore,  al  giudice  competente  per  il   rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,  nelle  quarantotto
ore successive, decide sulla convalida con decreto  motivato.  Se  il
decreto  del  pubblico  ministero  non  e'  convalidato  nel  termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. 
      3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al
comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
possono essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.». 
                               Art. 2 
 
              Disposizioni urgenti in materia di difesa 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del Codice  dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti:
«in servizio permanente»; 
    b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono  inserite  le
seguenti:  «in  servizio  permanente  ovvero  richiamati   ai   sensi
dell'articolo 1094, comma 4,». 
                               Art. 3 
 
             Proroga di termini in materia di referendum 
 
  1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo  75  della
Costituzione, annunciate nella  Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi  degli
articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno
2021 ed entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto,  della
citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese. 
                               Art. 4 
 
                    Proroga di termini in materia 
               di assegno temporaneo per figli minori 
 
  1. All'articolo 3, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  8
giugno 2021, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2021». 
                               Art. 5 
 
          Proroga di termini in materia di versamenti IRAP 
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 novembre 2021». 
                               Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si  provvede  con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   previste   a
legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 settembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  >Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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