LEGGE 5 novembre 2021, n. 162. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita’ tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175)

Roma, 20 nov 2021 – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita’ tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175) (GU Serie Generale n.275 del 18-11-2021).  – LEGGE 5 novembre 2021, n. 162. Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2021.


LEGGE 5 novembre 2021, n. 162.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo  e
donna in ambito lavorativo. (21G00175) 

(GU n.275 del 18-11-2021)

 Vigente al: 3-12-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifica all'articolo 20 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  anche
sulla base del rapporto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  nonche'
delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  all'articolo  8,
presenta al Parlamento, ogni due anni,  una  relazione  contenente  i
risultati del monitoraggio sull'applicazione  della  legislazione  in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo  20,  comma  1,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma  entro  il  30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
                               Art. 2 
 
                Modifiche all'articolo 25 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono  inserite  le
seguenti: « le candidate e i candidati,  in  fase  di  selezione  del
personale,»; 
    b) al comma  2,  dopo  le  parole:  «o  un  comportamento »  sono
inserite le seguenti: «, compresi quelli di  natura  organizzativa  o
incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la  parola:  «mettere»  sono
inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Costituisce  discriminazione,  ai  sensi  del  presente
titolo,  ogni  trattamento  o  modifica   dell'organizzazione   delle
condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta'
anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato
di gravidanza nonche' di maternita'  o  paternita',  anche  adottive,
ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei  relativi
diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti
condizioni: 
        a) posizione di svantaggio rispetto  alla  generalita'  degli
altri lavoratori; 
        b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita
o alle scelte aziendali; 
        c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di
progressione nella carriera». 
                               Art. 3 
 
                Modifiche all'articolo 46 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «oltre  cento  dipendenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la  parola:
«almeno» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le aziende pubbliche e  private  che  occupano  fino  a
cinquanta  dipendenti  possono,  su  base  volontaria,  redigere   il
rapporto di cui al comma 1 con le  modalita'  previste  dal  presente
articolo»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il rapporto di cui al  comma  1  e'  redatto  in  modalita'
esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di  un  modello
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita',  che
accedono attraverso un identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli  alle  sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera
o al consigliere nazionale di parita',  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  all'Istituto  nazionale
di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri  di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende  aventi
sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del
proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno
trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di  quelle  che  non  lo  hanno
trasmesso»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con
proprio decreto da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  di  concerto  con  il
Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini  della
redazione del rapporto di cui al comma 1: 
        a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve  in
ogni caso  indicare  il  numero  dei  lavoratori  occupati  di  sesso
femminile e di sesso maschile, il  numero  dei  lavoratori  di  sesso
femminile  eventualmente  in  stato  di  gravidanza,  il  numero  dei
lavoratori di sesso femminile e maschile  eventualmente  assunti  nel
corso dell'anno, le  differenze  tra  le  retribuzioni  iniziali  dei
lavoratori  di  ciascun  sesso,  l'inquadramento  contrattuale  e  la
funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento
alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno  e  a
tempo parziale,  nonche'  l'importo  della  retribuzione  complessiva
corrisposta,  delle  componenti   accessorie   del   salario,   delle
indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di  ogni  altro
beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra  erogazione  che  siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di  cui
alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore,
del quale deve essere specificato solo il  sesso.  I  medesimi  dati,
sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'  essere
raggruppati per aree omogenee; 
        b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui
processi  di  selezione  in  fase  di  assunzione,  sui  processi  di
reclutamento,  sulle  procedure   utilizzate   per   l'accesso   alla
qualificazione professionale e  alla  formazione  manageriale,  sugli
strumenti  e  sulle  misure  resi  disponibili  per   promuovere   la
conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro,  sulla  presenza  di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro  inclusivo  e
rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 
        c)  le  modalita'  di  accesso  al  rapporto  da  parte   dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata,
nel rispetto della tutela dei dati personali, al  fine  di  usufruire
della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»; 
        e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi'  le
modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale
di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno,  dell'elenco,  redatto
su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui  al  comma
1, nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  alle  consigliere  e  ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  degli
elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro  il  31  dicembre  di
ogni anno»; 
        f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi
puo'  essere  disposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»; 
        g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          «4-bis. L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  nell'ambito
delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di  cui  al
comma 1. Nel caso di rapporto mendace o  incompleto  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro». 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 4 
 
               Certificazione della parita' di genere 
 
  1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di  genere).  -  1.  A
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita  la  certificazione  della
parita' di genere al fine di  attestare  le  politiche  e  le  misure
concrete adottate dai datori di lavoro  per  ridurre  il  divario  di
genere in relazione alle opportunita' di crescita  in  azienda,  alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche  di  gestione
delle differenze di genere e alla tutela della maternita'. 
    2. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 
      a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione
della parita' di genere da parte delle aziende  di  cui  all'articolo
46, commi 1 e 1-bis, con particolare  riferimento  alla  retribuzione
corrisposta, alle opportunita' di progressione  in  carriera  e  alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche  con  riguardo  ai
lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; 
      b) le modalita' di acquisizione  e  di  monitoraggio  dei  dati
trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
      c)  le  modalita'  di   coinvolgimento   delle   rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di  parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e  nella  verifica
del rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 
      d) le forme di pubblicita' della certificazione  della  parita'
di genere. 
  3. E' istituito, presso il Dipartimento per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un  Comitato  tecnico
permanente sulla certificazione di genere nelle  imprese,  costituito
da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero
dello sviluppo economico, delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di
parita',  da  rappresentanti  sindacali  e  da  esperti,  individuati
secondo modalita' definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati». 
                               Art. 5 
 
                       Premialita' di parita' 
 
  1. Per l'anno 2022, alle aziende  private  che  siano  in  possesso
della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto  dall'articolo
4 della presente legge, e' concesso, nel  limite  di  50  milioni  di
euro,  un  esonero  dal   versamento   dei   complessivi   contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta  ferma  l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. L'esonero di cui  al  comma  1  e'  determinato  in  misura  non
superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000  euro  annui
per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro  il  31
gennaio 2022, assicurando il rispetto  del  limite  di  spesa  di  50
milioni di euro di cui al comma 1. 
  3. Alle aziende private che, alla data del  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in   possesso   della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della
presente  legge,  e'  riconosciuto  un  punteggio  premiale  per   la
valutazione,  da  parte  di  autorita'  titolari  di  fondi   europei
nazionali  e  regionali,  di  proposte  progettuali  ai  fini   della
concessione di aiuti di Stato a  cofinanziamento  degli  investimenti
sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione,  trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a  procedure  per
l'acquisizione di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere  i  criteri
premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in
relazione al possesso da parte delle aziende private, alla  data  del
31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della
presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 47 del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione  degli  effetti
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante
riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti  anche  per
gli  anni  successivi  al  2022,  previa   emanazione   di   apposito
provvedimento  legislativo   che   stanzi   le   occorrenti   risorse
finanziarie,   anche   sulla   base   dell'andamento   dei   benefici
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1. 
                               Art. 6 
 
     Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche 
 
  1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
si applicano anche alle societa', costituite in  Italia,  controllate
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  2012,  n.
251, le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del  comma  1  del
presente articolo. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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