CARABINIERI / UNA BUONA NOTIZIA: Antonio PAGANO (Segretario Generale Carabinieri Regione Basilicata SIULM) e’ stato assolto dall’accusa di – omessa presentazione in servizio – perche’ “il fatto non costituisce reato”.

Antonio Pagano Segretario Generale Carabinieri Regione Basilicata SIULM Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Roma, 1 dic 2021 – Un ulteriore tassello aggiunto al puzzle della verità storica! Oggi, presso il Tribunale Militare di Napoli, si è svolta l’udienza dibattimentale del processo a mio carico (Antonio PAGANo) per mancata presentazione in servizio. In breve: il 30 marzo 2020, venivo denunciato, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza (dove prestavo servizio), alla Procura della Repubblica di Potenza ed a quella di Militare di Napoli per aver rilasciato una intervista televisiva nella quale, in qualità di Segretario Regionale Sindacale, denunciavo l’insufficienza di DPI distribuiti ai Carabinieri.

 

Il procedimento ordinario, iscritto nel registro delle notizie non costituenti reato, veniva immediatamente archiviato così come, successivamente, veniva archiviato il procedimento iscritto presso la Procura Militare. Ciononostante l’Amministrazione militare mi sottoponeva a procedimento disciplinare di stato che si concludeva con la mia sospensione dall’impiego per due mesi. Quest’utlimo provvedimento veniva impugnato dal SIULM (il mio sindacato d’appartenenza) innanzi il Giudice del Lavoro di Potenza che definiva le condotte, poste in essere dall’amministrazione, come “persecutorie ed antisindacali”.
Per tornare alla mancata presentazione in servizio, addebitatami nello stesso 30 marzo 2020, vi comunico che oggi la I Sezione dl Tribunale Militare di Napoli, all’esito dell’escussione testi e della successiva discussione, si è definitivamente pronunciata assolvendomi perché “il fatto non costituisce reato”.
Allego il dispositivo di assoluzione. Dimenticavo: per la mancata presentazione in servizio l’amministrazione, prima ancora della definizione del procedimento penale, mi ha anche irrogato, in contumacia, la sanzione disciplinare di corpo di 7 giorni di rigore.
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