Roma, 22 dic 2021 – Non si può negare il trasferimento del militare, per ricongiungimento familiare, in caso di more uxorio. La vicenda terminata con una sentenza (00829/2021) del Tar di Cagliari:
Nel 2019 (il 13 dicembre), un maresciallo dei carabinieri, che presta servizio, in qualità di addetto, assieme alla compagna avvia il procedimento per l’istituzione della «convivenza di fatto e della relativa modifica anagrafica della relazione di parentela in convivente di fatto», (a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016).
A febbraio del 2020 informa il comando Legione Carabinieri di Sardegna «di aver costituito una famiglia anagrafica e di avere un rapporto more uxorio con una donna». Successivamente la signora vince un concorso da ostetrica in un’azienda ospedaliera fuori regione. Inizia a lavorare il 1° agosto. Due settimane più tardi il maresciallo presenta istanza di trasferimento per «ricongiungimento familiare».
A dicembre arriva la risposta dal comando generale dell’Arma che rigetta l’istanza dichiarandola inammissibile in assenza del presupposto che legittimi la sua presentazione perché «solo il coniugio, e non anche la convivenza di fatto, potesse essere messo a fondamento della richiesta di ricongiungimento familiare». C’è quindi il ricorso al Tar. Il militare chiede, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento.
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