MINISTERO DELLA DIFESA / DECRETO 29 dicembre 2021. Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19

Roma, 22 feb 2022 – MINISTERO DELLA DIFESA. DECRETO 29 dicembre 2021. Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19. (22A01154) – (GU n.42 del 19-2-2022).

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese,  i  giovani,
la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-ter,
il quale,  nel  prevedere  un  contributo  economico  in  favore  dei
familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni  di
contenimento,   di   contrasto   e   di    gestione    dell'emergenza
epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta,  o  come
concausa, del contagio da COVID-19, istituisce a tal fine un fondo di
1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  e  demanda  a  un  decreto
interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari  e  delle
misure applicative del contributo economico; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2001,
n. 461, recante Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  per
il riconoscimento della  dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria  e
dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la  composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti
da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i
quali e' stato prorogato lo stato di emergenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua le misure per  l'attribuzione  del
contributo economico previsto in favore dei familiari  del  personale
delle Forze armate, ivi compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  impegnato
nelle  azioni  di  contenimento,   di   contrasto   e   di   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di
emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di  servizio
prestata, una patologia dalla  quale  sia  conseguita  la  morte  per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai  sensi
dell'art. 74-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  2. Per «stato di  emergenza»  si  intende  lo  stato  di  emergenza
dichiarato,   in   conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e
prorogato da successivi atti emanati dal Governo. 
                               Art. 2 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Il contributo economico e' pari ad  euro  25.000,00  per  evento
luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento  delle
risorse disponibili per l'anno 2021, salvo  nuova  autorizzazione  di
spesa. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo  di  cui
all'art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  nonche',
fino  a  concorrenza,  con  altre  provvidenze  pubbliche  in   unica
soluzione,  conferite  o  conferibili,  in  ragione  delle   medesime
circostanze. 
                               Art. 3 
 
               Individuazione dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2  sono  i
familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa  l'Arma  dei
Carabinieri, deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1,  comma  1,
secondo il seguente ordine di priorita': 
    a) coniuge e figli; 
    b) genitori; 
    c) fratelli e sorelle. 
  Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui  alle
lettere a), b), e c), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 
                               Art. 4 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del  contributo  di
cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione  dell'Organismo  presso  il
quale il militare prestava servizio o su  segnalazione  degli  aventi
diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ovvero entro  sei  mesi  dalla
data del  decesso,  se  verificatosi  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto. 
  2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti  avviati  ai
sensi del comma 1  provvede  il  Ministero  della  difesa,  Direzione
generale  della  previdenza  militare  e  della  leva,   di   seguito
denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei
Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri,
di seguito denominato «Comando generale». 
  3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale
sia conseguita la morte per effetto, diretto  o  come  concausa,  del
contagio da COVID-19, contratto dal  personale  militare  durante  lo
stato  di  emergenza  in  conseguenza  dell'attivita'   di   servizio
prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato  secondo
il procedimento previsto dagli articoli 5, 6,  7,  9,  10  e  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  per
quanto compatibili. 
                               Art. 5 
 
     Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 
 
  1. Nei casi  in  cui  la  patologia  con  il  conseguente  decesso,
contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come
concausa, del contagio  da  COVID-19,  sia  stata  gia'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878  o  1880
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico
di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione  generale  e
dal Comando generale ai soggetti beneficiari. 
  2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e  per
effetto, diretto o come concausa,  del  contagio  da  COVID-19,  gia'
riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli  articoli
1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con  decesso  che
si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e'  altresi'
liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle  cause
del decesso, da parte della competente Commissione medica  interforze
di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto  legislativo  n.  66
del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita  dalle  predette
patologie. 
                               Art. 6 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti  dal  presente  decreto  si  provvede,  nel
rispetto  del  limite  di  spesa  stabilito  dall'art.   74-ter   del
decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del capitolo  di
spesa 1393 dello stato di previsione del Ministero della difesa. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2021 
 
                                             Il Ministro della difesa 
                                                      Guerini         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022, Difesa, foglio n.
225 

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