Roma, 6 apr 2022- Il diritto a non essere vaccinato «non ha valenza assoluta, nè può essere inteso come intangibile, dovendo essere correlato e contemperato con gli altri fondamentali interessi pubblici, come quelli attinenti alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio di pubblica sicurezza, che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appaiono in ogni caso prevalenti rispetto all’interesse personale di chi non intende sottoporsi al vaccino».
Con questa motivazione il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di un finanziere no vax addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari, sospeso dal lavoro il 3 gennaio perché non vaccinato contro il Covid.
Nel ricorso il militare evidenziava «l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica», la «inefficacia profilattica dei sieri genici sperimentali impropriamente definiti vaccini anti-Covid» e la conseguente «discriminazione» del lavoratore.
Secondo i giudici «il ricorso è infondato» perché «la previsione dell’obbligo vaccinale anche per il personale di polizia si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell’attività in condizioni tali da ridurre al massimo il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica, in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia».
«L’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza – si legge nella sentenza – può giustificarsi ove persegua un obiettivo legittimo, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità».
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Ogni tanto…anche nei TAR prevale la ragione e l’interesse pubblico
fuffa apodittica tipo quella del tar lombardia, sentenze ideologiche che presuppongono – voglio promuovere – altra forma costituzionale da quella della costituente del 46-48