Covid, ecco le nuove regole: cosa cambia da oggi 1° maggio

Roma, 1 mag 2022 – Mascherine ancora obbligatorie nei trasporti e a cinema e teatro. Decade l’obbligo nei negozi e sui posti di lavoro.

MINISTERO DELLA SALUTE. ORDINANZA 28 aprile 2022. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A02726). (GU n.100 del 30-4-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e,   in
particolare,  l'art.  3,  recante  "Disposizioni   per   il   sistema
educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione
dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2"  e  l'art.
10-quater,   recante   "Dispositivi   di   protezione    delle    vie
respiratorie"»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  1°
aprile 2022, recante «Adozione delle "Linee guida per  l'informazione
agli utenti e le modalita' organizzative per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel trasporto  pubblico"»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante
«Adozione  delle  "Linee  guida  per  la  ripresa   delle   attivita'
economiche e sociali"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79; 
  Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della
pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere,   anche
successivamente al 30 aprile 2022, in  considerazione  dell'evolversi
della  situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  misure  concernenti
l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie
sull'intero territorio nazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 
    a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto  e  per  il  loro
utilizzo: 
      1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone; 
      2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale; 
      3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
      4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
      5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
      6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o
regionale; 
      7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
    b) per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al
chiuso in sale teatrali, sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento  e  musica  dal  vivo  e  in  altri  locali
assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che  si
svolgono al chiuso. 
  2. E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie ai lavoratori, agli  utenti  e  ai  visitatori
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi
incluse le strutture di  ospitalita'  e  lungodegenza,  le  residenze
sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le  strutture  riabilitative,
le strutture residenziali per anziani, anche non  autosufficienti,  e
comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017. E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o  aperti
al pubblico. 
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui  al  comma
1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  ai
commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare  il  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti a partire  dal  1°  maggio
2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque
non oltre il 15 giugno 2022. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 1245 

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