Il congedo per cause di servizio non blocca la promozione del carabiniere

Roma, 5 mag 2022 – Il congedo del militare per cause di servizio non blocca la procedura, in corso, per l’avanzamento di grado. È quanto emerge da una sentenza del Tar Lazio, numero 05272/2022, pronunciata dalla prima sezione bis, che ha accolto il ricorso di un vicebrigadiere dei carabinieri congedato per cause di servizio mentre era in corso la procedura di valutazione per l’avanzamento al grado superiore di brigadiere.

La Direzione generale per il personale militare, 2° Reparto, 5° Divisione (del ministero della Difesa), aveva stabilito che il militare non poteva «essere valutato per l’avanzamento con l’aliquota del 31 dicembre 2018 in quanto cessato dal servizio quando la procedura di valutazione era ancora in itinere». Al congedo per cause di servizio, giacché era stato «dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato a causa di infermità», è seguita l’esclusione dalla procedura di valutazione.

Quindi il ricorso al Tar. Tra i motivi della richiesta di annullamento dell’atto, la violazione degli articoli del Codice dell’ordinamento militare. Non solo: il vicebrigadiere sottolinea anche che «la cessazione dal servizio, peraltro, si sarebbe verificata per infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, di guisa che l’esclusione dall’avanzamento risulterebbe a fortiori irragionevole».

Inoltre, altro elemento evidenziato dal carabiniere, l’articolo 1084 Codice ordinamento militare «che disciplina le promozioni da conferire all’atto del collocamento in congedo per chi cessa dal servizio a causa di infermità, egli avrebbe diritto a conseguire il grado superiore».

In giudizio anche la costituzione dell’Amministrazione che con una relazione ha rilevato che il militare «è stato escluso dalla procedura di valutazione poiché cessato dal servizio allorquando essa era ancora in itinere e non, come erroneamente affermato, sul presupposto dell’articolo 1051 C.O.M.; e sottolineando come, per giurisprudenza consolidata, condizione essenziale per l’avanzamento sia la permanenza del militare in servizio attivo». A seguire la memoria del militare che insistendo per l’accoglimento del ricorso ha evidenzianto «la sussumibilità del caso di specie nell’alveo normativo dell’articolo 1051-bis C.O.M».

CONTINUA A LEGGERE ILSOLE24ORE.COM>>>>>

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *