LEGGE 28 aprile 2022, n. 46. Norme sull’esercizio della liberta’ sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche’ delega al Governo per il coordinamento normativo. TESTO IN PDF SCARICABILE E STAMPABILE.

Roma, 12 mag 2022 – SI TRATTA DI UN RICONOSCIMENTO STORICO DOPO LUNGHE BATTAGLIE PER ARRIVARE AL SINDACATO MILITARE, DURATE PIU’ DI 40 ANNI! Un provvedimento di legge che non riconosce tutte le aspettative previste e che con il passare del tempo dovra’ essere rivista e migliorata.

Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2022. 

I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e’ in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l’attivita’ di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all’entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell’articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

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LEGGE 28 aprile 2022, n. 46

Norme sull'esercizio della liberta'  sindacale  del  personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'
delega al Governo per il coordinamento normativo. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Diritto di associazione sindacale 
 
  1. Il  comma  2  dell'articolo  1475  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono   costituire
associazioni professionali a carattere sindacale  per  singola  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 
  2.  Il  diritto  di  libera  organizzazione   sindacale,   di   cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli  appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con
esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei
doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento   militare   non   possono   aderire   ad    associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle  costituite  ai
sensi  dell'articolo  1475,  comma  2,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare  possono  aderire  a  una   sola   associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. 
  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari e' libera, volontaria e individuale. 
  6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge
i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  limitatamente  agli
allievi. 
                               Art. 2 
 
Principi  generali  in  materia  di  associazioni   professionali   a
                  carattere sindacale tra militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
operano nel  rispetto  dei  principi  di  democrazia,  trasparenza  e
partecipazione e nel  rispetto  dei  principi  di  coesione  interna,
neutralita', efficienza e prontezza operativa delle  Forze  armate  e
delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
  2.  Gli  statuti  delle  associazioni  professionali  a   carattere
sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi: 
    a) democraticita' dell'organizzazione  sindacale  ed  elettivita'
delle   relative   cariche,   orientate   al   rafforzamento    della
partecipazione femminile; 
    b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni  politiche  e  ai
partiti e movimenti politici; 
    c)  assenza  di  finalita'  contrarie  ai  doveri  derivanti  dal
giuramento prestato dai militari; 
    d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di
lucro; 
    e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge. 
  3. L'attivita' sindacale  e'  volta  alla  tutela  degli  interessi
collettivi degli appartenenti alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non  puo'  interferire
con lo svolgimento dei compiti  operativi  o  con  la  direzione  dei
servizi. 
                               Art. 3 
 
            Costituzione delle associazioni professionali 
                 a carattere sindacale tra militari 
 
  1.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
militari, entro cinque giorni  lavorativi  dalla  loro  costituzione,
depositano lo statuto presso il Ministero  della  difesa  o,  per  le
associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti  al
Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro  i  sessanta
giorni  successivi,  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla
presente legge, ne dispone l'iscrizione  in  apposito  albo  ai  fini
dell'esercizio  delle  attivita'  previste  dallo  statuto  e   della
raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste  dall'articolo
7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a
personale di una o piu' Forze armate e del  Corpo  della  guardia  di
finanza l'accertamento  e'  svolto  dal  Ministero  della  difesa  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Non  sono
consentiti, nelle more del predetto procedimento,  l'esercizio  delle
attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali. 
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto  con  le
disposizioni vigenti, il Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e
motivata comunicazione all'associazione, che puo'  presentare,  entro
quindici  giorni  e  per  iscritto,  formali  osservazioni.  Entro  i
successivi  trenta  giorni,  il  Ministero  adotta  il  provvedimento
finale. Con le medesime modalita' il  Ministero  competente  accerta,
almeno ogni tre anni, la  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalla
presente legge. 
  3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica  statutaria
al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2,  la
conformita' ai requisiti previsti. 
  4. In caso di successivo accertamento della perdita  anche  di  uno
solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni  di  legge,  il
Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e  motivata  comunicazione
all'associazione, che puo' presentare, entro quindici  giorni  e  per
iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta  giorni,
il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione  dall'albo  di  cui  al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui
al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non  puo'  esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente  perdono  efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 7. 
  6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le
controversie promosse nella materia di cui al comma 5. 
                               Art. 4 
 
                             Limitazioni 
 
  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari e' fatto divieto di: 
    a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle
Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; 
    b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o  azioni  sostitutive
dello stesso, o parteciparvi anche se  proclamato  da  organizzazioni
sindacali estranee al personale militare; 
    c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi  di
servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze  armate
o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; 
    d) assumere la rappresentanza in via  esclusiva  di  una  o  piu'
categorie di personale, anche se facenti  parte  della  stessa  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In  ogni  caso,  la
rappresentanza   di   una   singola    categoria    all'interno    di
un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari  non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 
    e)  assumere  una  denominazione  che  richiami,  anche  in  modo
indiretto, quella di una o piu' categorie di personale,  specialita',
Corpo o altro che non sia la Forza armata o la  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare di appartenenza; 
    f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo
indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste  il  divieto  di
adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche; 
    g) promuovere  iniziative  di  organizzazioni  politiche  o  dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne  elettorali  afferenti  alla
vita politica del Paese; 
    h) stabilire la propria  sede  o  il  proprio  domicilio  sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del  Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili; 
    i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite
ai sensi  della  presente  legge  o  federarsi,  affiliarsi  o  avere
relazioni di carattere organizzativo o convenzionale,  anche  per  il
tramite  di  altri  enti   od   organizzazioni,   con   le   medesime
associazioni. 
                               Art. 5 
 
             Competenze delle associazioni professionali 
                 a carattere sindacale tra militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei  propri
rappresentati nelle materie di cui al comma 2,  garantendo  che  essi
assolvano ai compiti propri delle Forze  armate  e  del  Corpo  della
guardia  di  finanza  e  che   l'adesione   alle   associazioni   non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 
  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a  carattere
sindacale tra militari le materie afferenti: 
    a) ai contenuti del rapporto di impiego del  personale  militare,
indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo  29
maggio 2017,  n.  95,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo; 
    b) all'assistenza fiscale e alla  consulenza  relativamente  alle
prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei   propri
iscritti; 
    c)  all'inserimento  nell'attivita'  lavorativa  di  coloro   che
cessano dal servizio militare; 
    d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le  infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio; 
    e) alle pari opportunita'; 
    f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; 
    g)  agli  spazi  e  alle  attivita'   culturali,   assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati
e dei loro familiari. 
  3.  E'  comunque  esclusa  dalla  competenza   delle   associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari  la  trattazione  di
materie afferenti all'ordinamento militare,  all'addestramento,  alle
operazioni,   al    settore    logistico-operativo,    al    rapporto
gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. 
  4. In relazione alle materie di cui al  comma  2,  le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari possono: 
    a) presentare ai Ministeri  competenti  osservazioni  e  proposte
sull'applicazione delle  leggi  e  dei  regolamenti  e  segnalare  le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; 
    b) essere ascoltate dalle  Commissioni  parlamentari  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti; 
    c) chiedere di essere ricevute dai Ministri  competenti  e  dagli
organi di vertice delle Forze armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare. 
  5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «civile e militare»; 
    b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
le licenze»; 
    c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati». 
                               Art. 6 
 
Articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a
                  carattere sindacale tra militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono prevedere articolazioni periferiche, le cui  competenze  sono
definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5. 
  2.  Gli  statuti  definiscono  le  competenze  delle  articolazioni
periferiche,  nei  limiti   dei   rispettivi   ambiti   regionali   o
territoriali, nelle seguenti materie: 
    a) informazione e consultazione degli iscritti; 
    b) esercizio delle prerogative sindacali di  cui  all'articolo  3
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di  tutela
della salute e della sicurezza del personale militare nei  luoghi  di
lavoro; 
    c)  rispetto  e  applicazione  della  contrattazione   nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 
  3. Ferme restando  le  specifiche  peculiarita'  organizzative,  le
articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a
carattere  sindacale  tra  militari  riconosciute  rappresentative  a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 13  si  relazionano  con  le
articolazioni  di  ciascuna  amministrazione  militare  competenti  a
livello areale e comunque non inferiore  al  livello  regionale,  con
riferimento a tematiche  di  competenza  sindacale  aventi  esclusiva
rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale. 
                               Art. 7 
 
Finanziamento  e   trasparenza   dei   bilanci   delle   associazioni
  professionali a carattere sindacale tra militari 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono finanziate  esclusivamente  con  i  contributi  sindacali  degli
iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente  articolo,  e
con le attivita' di assistenza  fiscale  e  consulenza  relativamente
alle prestazioni previdenziali e assistenziali a  favore  dei  propri
iscritti. Le associazioni non possono  ricevere  eredita'  o  legati,
donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta  eccezione  per  la
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento  di  altra
associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 
  2. Per la  corresponsione  del  contributo  sindacale,  i  militari
rilasciano   delega,   esente   dall'imposta   di   bollo   e   dalla
registrazione, a favore dell'associazione professionale  a  carattere
sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la  riscossione  di
una quota mensile della  retribuzione,  nella  misura  stabilita  dai
competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti  dalle
pubbliche amministrazioni, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  3. La delega ha validita' dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni  anno  e  si  intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della  delega  deve  essere  trasmessa,  in  forma
scritta,  all'amministrazione  e  all'associazione  professionale   a
carattere sindacale tra militari interessata. 
  4. Le modalita' di versamento  alle  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione,
operate dall'amministrazione in base alle  deleghe  rilasciate,  sono
stabilite con decreto  del  Ministro  competente,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
predispongono  annualmente  il  bilancio  preventivo,  entro  il   31
dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si  riferisce,
e il  rendiconto  della  gestione  precedente,  entro  il  30  aprile
dell'anno  successivo;  entrambi  devono   essere   approvati   dagli
associati e resi conoscibili al  pubblico,  non  oltre  dieci  giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'. 
                               Art. 8 
 
         Cariche direttive delle associazioni professionali 
                 a carattere sindacale tra militari 
 
  1.  Le  cariche  nelle  associazioni  professionali   a   carattere
sindacale tra militari sono esclusivamente elettive,  rispettando  il
principio di parita' di genere, e possono essere  ricoperte  solo  da
militari in servizio effettivo, che abbiano  compiuto  almeno  cinque
anni di servizio nelle Forze  armate  o  nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare,  e  da   militari   in   ausiliaria   iscritti
all'associazione stessa. 
  2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le  cariche
di cui al comma 1: 
    a) i militari  che  hanno  riportato  condanne  per  delitti  non
colposi o sanzioni disciplinari di stato; 
    b) i militari che si trovano  in  una  delle  condizioni  di  cui
all'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
    c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego
o di aspettativa non sindacale,  salvi  i  casi  di  aspettativa  per
malattia o patologia che comunque consentano il rientro  in  servizio
incondizionato; 
    d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 
  3. Non possono essere  iscritti  ad  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le  cariche  di
vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ne'  il  Comandante  generale  del
Corpo della guardia di finanza. 
  4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro  anni  e
non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per  piu'
di due mandati  consecutivi.  Coloro  che  hanno  ricoperto  per  due
mandati consecutivi le cariche di cui  al  comma  1  sono  nuovamente
rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 
  5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu'
di cinque volte. 
                               Art. 9 
 
Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo
  per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del
  personale impiegato in luogo di operazioni 
 
  1. I rappresentanti delle associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra  militari  svolgono  l'attivita'  sindacale  fuori  dal
servizio. 
  2.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi
dell'articolo   13   puo'   essere   concesso   senza    oneri    per
l'amministrazione nella sede centrale  e  in  quelle  periferiche  di
livello  areale  e  comunque  non  inferiore  al  livello  regionale,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  e  secondo   le   modalita'
determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo  16,
comma 3, informate le associazioni, l'uso  di  un  locale  comune  da
adibire a ufficio delle associazioni stesse. 
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  sindacale,   alle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi
e  permessi  sindacali  retribuiti  nonche'  permessi  e  aspettative
sindacali  non  retribuiti  assegnati   sulla   base   dell'effettiva
rappresentativita' del personale, calcolata  ai  sensi  dell'articolo
13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4. 
  4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito  delle
risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 
    a)  il  contingente  massimo  dei  distacchi  autorizzabili   per
ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
nonche' il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  retribuiti  per  i
rappresentanti delle associazioni rappresentative; 
    b) la misura dei  permessi  e  delle  aspettative  sindacali  non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 
  5. La ripartizione del contingente dei distacchi  sindacali  e  dei
permessi retribuiti tra le  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per  la
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 
  6.  Le  richieste  di  distacco  o  di  aspettativa  sindacale  non
retribuita  sono  presentate  dalle  associazioni   professionali   a
carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata  o
alla Forza di  polizia  a  ordinamento  militare  cui  appartiene  il
personale interessato, la  quale,  accertati  i  requisiti  oggettivi
previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo  di
trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia
di finanza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  i
conseguenti provvedimenti di stato. 
  7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono procedere alla revoca dei distacchi e  delle  aspettative  in
ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia
a ordinamento militare di  riferimento  nonche'  al  Ministero  della
difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  i   provvedimenti   conseguenti.   Le
variazioni relative ai distacchi e  alle  aspettative  devono  essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  8. Sono vietati l'utilizzo  della  ripartizione  dei  distacchi  in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 
  9. I distacchi  e  le  aspettative  sindacali  non  retribuite  non
possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in
distacco o in aspettativa sindacale non  retribuita  piu'  di  cinque
volte. Tra ciascun distacco o aspettativa  sindacale  non  retribuita
deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 
  10.  I  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che
intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente  articolo,
devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque
giorni prima o, in casi eccezionali, almeno  48  ore  prima,  tramite
l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza
il  permesso  sindacale  salvo   che   non   ostino   prioritarie   e
improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che  venga  garantita
la regolare funzionalita' del servizio. 
  11. E'  vietata  ogni  forma  di  cumulo  dei  permessi  sindacali,
giornalieri od orari. 
  12. L'effettiva utilizzazione dei  permessi  sindacali  di  cui  al
presente  articolo  deve  essere   certificata   entro   tre   giorni
all'autorita'  individuata  ai  sensi   del   comma   10   da   parte
dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari
che ha chiesto e utilizzato il permesso. 
  13.  I  permessi  sindacali  di  cui  al  presente  articolo   sono
equiparati  al  servizio.  Tenuto  conto  della  specificita'   delle
funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento  militare,  i  permessi
sono autorizzati  in  misura  corrispondente  al  turno  di  servizio
giornaliero  e  non  possono  superare   mensilmente,   per   ciascun
rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 
  14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo
e' corrisposto il trattamento economico corrispondente  a  quello  di
servizio, con esclusione delle  indennita'  e  dei  compensi  per  il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento
delle prestazioni. 
  15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio  dell'attivita'
di carattere sindacale da parte del personale impiegato in  attivita'
operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche  fuori  del
territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo  di  unita'
navali  ovvero  distaccato  individualmente,  secondo   il   seguente
principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio  e  la  tutela
dei  diritti  sindacali  del  personale  militare  salvaguardando  le
preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa
correlate alle specifiche operazioni militari. 
  16. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  15  e'  adottato  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentite le associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale  ai  sensi
dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
Stato, da  rendere  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso  il  quale
il  Governo  puo'  comunque  procedere.   Lo   schema   del   decreto
legislativo,  corredato  di  relazione  tecnica,  e'  successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
15 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso  tale  termine,  il  decreto  legislativo  puo'
comunque essere adottato. 
  17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui  al  comma  15,  il  Governo  puo'  adottare,  nel
rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di  cui
ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive. 
  18. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  15  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 10 
 
                        Diritto di assemblea 
 
  1.  Per  l'esercizio  del   diritto   di   associazione   sindacale
riconosciuto dalla presente legge, i militari,  fuori  dal  servizio,
possono tenere riunioni: 
    a)  anche  in  uniforme,   in   locali   messi   a   disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; 
    b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 
  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno  su  materie  di
competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari,  durante  il  servizio  nel  limite  di  dieci  ore   annue
individuali, secondo  le  disposizioni  che  regolano  l'assenza  dal
servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo,
ai comandanti  delle  unita'  o  dei  reparti  interessati  da  parte
dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari
richiedente. 
  3. Le modalita' di tempo  e  di  luogo  per  lo  svolgimento  delle
riunioni sono  concordate  con  i  comandanti  al  fine  di  renderle
compatibili con le esigenze di servizio. 
  4. Le eventuali controversie sono regolate ai  sensi  dell'articolo
17. 
  5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto
della presente legge, favorendo  l'esercizio  delle  attivita'  delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. 
                               Art. 11 
 
                     Procedure di contrattazione 
 
  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri  negoziali  al  fine  della
contrattazione  nazionale  di  comparto.  La  medesima  procedura  si
applica alle Forze armate e  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare negli ambiti riservati all'amministrazione di  appartenenza,
per tutto il personale militare in  servizio  e  in  particolare  con
l'osservanza delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma  5,  della
presente legge. 
  2. Le procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di
impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge  e
si concludono con l'emanazione di  distinti  decreti  del  Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono
emanati a seguito  di  accordi  sindacali  stipulati  dalle  seguenti
delegazioni: 
    a) per la parte pubblica: una delegazione composta  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai  Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari  di
Stato rispettivamente delegati, alla quale  partecipano,  nell'ambito
delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia  e  delle
finanze,  il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa   o   un   suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore  delle  Forze
armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il  personale
delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, per  l'accordo  concernente  il
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; 
    b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta  da
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti
dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali  sono
composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 
  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: 
    a) per le Forze armate, le materie  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
    b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
195. 
                               Art. 12 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Le amministrazioni militari del Ministero  della  difesa  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative a livello nazionale  ai  sensi  dell'articolo  13  il
contenuto  delle  circolari  e  delle  direttive   da   emanare   con
riferimento alle materie indicate nell'articolo 5,  comma  2.  A  tal
fine, con il regolamento  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,  sono
disciplinate le  procedure  di  informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 13. 
                               Art. 13 
 
                         Rappresentativita' 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai  fini  delle
attivita'  e  delle  competenze  specificamente   individuate   dalla
presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno  pari
al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o
della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione
professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari
appartenenti a  due  o  piu'  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, la stessa dovra' avere  una  rappresentativita'
non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in  ragione  della
singola Forza armata o  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,
rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda
necessario  determinare  la  rappresentativita'  delle   associazioni
medesime. 
  2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due
o piu' Forze armate o Forze di polizia  a  ordinamento  militare  non
raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3  per  cento  in
ciascuna  delle  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze  di
polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota  minima
del 4 per cento. 
  3.  Ai  fini  della  consistenza  associativa,   sono   conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale  non  inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio. 
  4. Ai fini del calcolo  della  consistenza  associativa,  la  forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di  polizia  a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo  1,  comma  6,  non  puo'  aderire  alle   associazioni
sindacali. 
  5. In via transitoria, le quote percentuali  di  iscritti  previste
dal comma 1 sono ridotte: 
    a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. 
  6. Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa
e dell'economia e delle finanze, sono  riconosciute  le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra  militari  rappresentative  a
livello nazionale, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo. 
                               Art. 14 
 
                          Tutela e diritti 
 
  1. I militari che ricoprono  cariche  elettive  nelle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13: 
    a) non sono perseguibili in  via  disciplinare  per  le  opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della  correttezza  formale  e  i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal  grado,  dal  senso  di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale; 
    b) non possono essere trasferiti a un'altra sede  o  a  un  altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto  al  momento
dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione  professionale
a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono,  salvi  i
casi di incompatibilita' ambientale o di  esigenza  di  trasferimento
dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando  e
le attribuzioni specifiche di servizio  e,  per  il  personale  della
Marina, di imbarco, necessari  per  l'avanzamento,  e  salvi  i  casi
straordinari di necessita' e urgenza, anche per  dichiarazione  dello
stato di emergenza; 
    c)  non   possono   essere   impiegati   in   territorio   estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; 
    d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e  su  tutte
le questioni non soggette a classifica di segretezza  che  riguardano
la vita militare, nei limiti previsti dalla presente  legge  e  nelle
materie di cui  all'articolo  5;  possono  interloquire  con  enti  e
associazioni  di  carattere  sociale,  culturale  o  politico,  anche
estranei alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, e partecipare  a  convegni  e  assemblee  aventi  carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; 
    e) possono inviare comnicazioni  scritte  al  personale  militare
sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture  e  i
reparti  militari  presso  i  quali  opera  il  personale   da   essi
rappresentato  quando  lo  ritengono  opportuno,   concordandone   le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. 
                               Art. 15 
 
                     Informazione e pubblicita' 
 
  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali
e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, le dichiarazioni dei  militari  che  ricoprono  cariche
elettive e ogni notizia relativa all'attivita'  sindacale  sono  resi
pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 
  2.  Ai  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari e' data facolta' di  avere  rapporti  con  gli
organi di stampa e  di  rilasciare  dichiarazioni  esclusivamente  in
merito alle materie di loro competenza e  oggetto  di  contrattazione
nazionale di settore. 
  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di  base
e delle accademie militari  e'  inserita  la  materia  « elementi  di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ». 
                               Art. 16 
 
          Delega al Governo per il coordinamento normativo 
                     e regolamenti di attuazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il coordinamento  normativo  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  dell'articolo  46  del
decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95,   come   modificato
dall'articolo  5,  comma  5,  della  presente  legge,  e  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; 
    b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le  disposizioni  della  presente
legge; 
    c) modificazioni  e  integrazioni  normative  necessarie  per  il
coordinamento delle disposizioni contenute nelle  leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei  decreti  con  le  norme
della presente legge; 
    d) semplificazione  e  maggiore  efficienza  delle  procedure  di
contrattazione  del  comparto  sicurezza  e  difesa,  attraverso   la
previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli
aspetti comuni a tutte le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, nonche' di un secondo  livello  attraverso  cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e
Forze  di  polizia  a   ordinamento   militare,   ivi   compresa   la
distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; 
    e) istituzione di un'area negoziale per  il  personale  dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia a  ordinamento  militare,
nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia
a ordinamento civile. L'istituzione dell'area  negoziale  di  cui  al
precedente  periodo  avviene  nel  rispetto  dei   vincoli   previsti
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,  e
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la  sua
attuazione. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di relazione tecnica, sono sottoposti  al  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centocinquanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 
  4.  Con   decreto   adottato   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e
delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   e   le
associazioni professionali a carattere  sindacale  tra  militari,  e'
determinato, nel limite massimo fissato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 4, il contingente dei distacchi e dei  permessi  sindacali  per
ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento  militare,  da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari   con   criterio    proporzionale,    sulla    base    della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  6. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 17 
 
                            Giurisdizione 
 
  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le
controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente  legge,
anche quando  la  condotta  antisindacale  incide  sulle  prerogative
dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 
  2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al  rito
abbreviato  previsto  dall'articolo  119  del  codice  del   processo
amministrativo,  con  le  relative  norme  di  attuazione,   di   cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104. 
  3.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente: 
  «m-octies) i  provvedimenti  che  si  assumono  lesivi  di  diritti
sindacali del singolo militare o  dell'associazione  professionale  a
carattere sindacale tra militari che lo rappresenta». 
  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la
parte ricorrente  e'  tenuta  al  versamento,  indipendentemente  dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di  cui
all'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio  2002,  n.  115.  Se   la   controversia   riguarda   condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato  dei  diritti  e
delle   prerogative   sindacali   di   cui   alla   presente   legge,
l'associazione  professionale  a  carattere  sindacale  tra  militari
legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere  un  previo
tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi
dell'articolo 18. 
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al  comma  4,
sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e'
notificata,  tramite  posta  elettronica  certificata,   sottoscritta
digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  oppure  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   alla   commissione   di
conciliazione competente, che cura l'invio di  copia  digitale  della
richiesta all'articolazione della  Forza  armata  o  della  Forza  di
polizia  a  ordinamento  militare  interessata.  La  richiesta   deve
indicare: 
    a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il  nome
del legale rappresentante e l'atto statutario che  gli  conferisce  i
poteri rappresentativi; 
    b) il luogo dove e' sorta la controversia; 
    c) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  poste  a  fondamento
della pretesa. 
  6. L'articolazione della Forza armata o della Forza  di  polizia  a
ordinamento militare interessata dalla controversia  deposita  presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni  dal  ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e  le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci  giorni  successivi  a
tale deposito, la  commissione  fissa,  per  una  data  compresa  nei
successivi  trenta  giorni,  la  comparizione   dell'associazione   e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il  tentativo
di  conciliazione.  Dinnanzi  alla  commissione,  per  l'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi  il
legale rappresentante ovvero  altro  militare  ad  essa  appartenente
appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di  soggetti
non appartenenti all'associazione. 
  7. Se la conciliazione esperita  ai  sensi  dei  commi  4,  secondo
periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale  che
riporta il contenuto dell'accordo  raggiunto.  Il  processo  verbale,
sottoscritto dalle  parti  e  dal  presidente  della  commissione  di
conciliazione, costituisce titolo  esecutivo.  Se  non  e'  raggiunto
l'accordo,  la  medesima  controversia  puo'  costituire  oggetto  di
ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2. 
  8.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari  e'  attribuita  legittimazione   attiva   quando   sussiste
interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito
disciplinato dalla presente legge. 
                               Art. 18 
 
                     Procedure di conciliazione 
 
  1. E' istituita presso il Ministero  della  difesa  la  commissione
centrale di conciliazione per la risoluzione  in  via  bonaria  delle
controversie  indicate  all'articolo  17,  comma  4,  aventi  rilievo
nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie  riferite
al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita  analoga
commissione  centrale  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di  livello
non inferiore a quello regionale o paritetico delle  Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  almeno   cinque
commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione  in  via
bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4,  aventi
rilievo locale. 
  3. Le commissioni di cui ai commi  1  e  2,  le  cui  modalita'  di
costituzione e funzionamento sono definite con  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) sono presiedute, con funzione di garanzia,  da  un  presidente
nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le  commissioni
riferite al  personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli  iscritti  in  un
elenco  appositamente  istituito  presso   i   citati   Ministeri   e
comprendente magistrati, avvocati iscritti  all'albo  speciale  degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni  superiori
e professori universitari in materie giuridiche; 
    b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o  alla  Forza
di polizia a  ordinamento  militare  di  riferimento  e  da  militari
designati,  nell'ambito  dei  propri  iscritti,  dalle   associazioni
riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 13 della presente legge. I militari  appartenenti  alle
commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per  servizio  e
sono individuati, con incarico non esclusivo,  fra  coloro  che  sono
impiegati nell'ambito della regione  amministrativa  nella  quale  ha
sede la commissione di cui sono componenti. 
  4.  Per  promuovere  il  tentativo  di  conciliazione,   la   parte
ricorrente e'  tenuta  a  versare,  con  le  modalita'  definite  dal
regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155  per  le
procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari
a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche  di
cui al comma 2. 
  5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione  e  al
funzionamento delle commissioni di cui ai commi  1  e  2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai rispettivi  componenti  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
                               Art. 19 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo
16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da  1476
a 1482 del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III  del
titolo IX del libro quarto del codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  restano  in  carica  e  proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo  11,
comma 3, lettera b), della presente  legge,  ovvero,  se  successiva,
fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema  di
provvedimento ai sensi dell'articolo 7,  commi  5,  6,  7  e  8,  del
decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195.  A  decorrere  dalla
medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i  delegati
che li compongono cessano la propria funzione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
militari, che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
abbiano  gia'  conseguito  l'assenso  del  Ministro  competente,   si
adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge  entro
novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale
termine, il Ministro competente effettua sulle predette  associazioni
i controlli previsti dall'articolo 3. 
                               Art. 20 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

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