REVENGE PORN. Modifiche al regolamento n. 1/2019 in materia di revenge porn. (Provvedimento n. 33). (22A01129) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022)

Roma, 15 mag 2022 – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. DELIBERA 27 gennaio 2022. Modifiche al regolamento n. 1/2019 in materia di revenge porn. (Provvedimento n. 33). (22A01129) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022).

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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 gennaio 2022

Modifiche al regolamento  n.  1/2019  in  materia  di  revenge  porn.
(Provvedimento n. 33). (22A01129) 

(GU n.40 del 17-2-2022)

 

                     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»); 
  Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Visto  il  regolamento  del  Garante  del  4  aprile  2019,  n.  1,
concernente  «le  procedure   interne   aventi   rilevanza   esterna,
finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio  dei  poteri
demandati al Garante per la protezione dei dati personali»; 
  Visto l'art. 144-bis del codice, introdotto con il decreto-legge  8
ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge  3  dicembre  2021,  n.
205, che ha attributo al Garante specifiche competenze nei  confronti
del fenomeno del c.d. «revenge porn»; 
  Preso  atto,  in  particolare,  che  il  comma  5  di  tale   nuova
disposizione prevede che il Garante, con proprio provvedimento, possa
disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti  in
questione e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli
interessati; 
  Ritenuto che il provvedimento di cui al citato art. 144-bis,  comma
5, nell'ambito di un  coerente  disegno  normativo,  possa  utilmente
rientrare fra  i  regolamenti  adottati  dal  Garante  ai  sensi  del
combinato disposto di cui agli articoli 154, comma 3 e 156, comma  3,
del  codice,  dovendo  disciplinare  un  ulteriore  procedimento   di
competenza dell'Autorita'; 
  Ritenuto, pertanto, sulla base delle  predette  considerazioni,  di
dover apportare, ai sensi dell'art. 156, comma  3,  lettera  a),  del
Codice,  al  regolamento  del  Garante  n.  1/2019,  concernente   le
procedure  interne  aventi  rilevanza   esterna,   finalizzate   allo
svolgimento dei compiti  e  all'esercizio  dei  poteri  demandati  al
Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4  aprile
2019),  l'integrazione  di  cui  all'art.  33-bis,   come   formulata
nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della medesima deliberazione; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore l'avv. Guido Scorza; 
 
                              Delibera: 
 
  a) nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento  del
Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi  rilevanza
esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei
poteri demandati al Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
(deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis,
come formulata nell'allegato A alla presente  deliberazione,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta  disposizione
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione; 
  b)   di   trasmettere   la   presente   deliberazione   all'ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
                            Il presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                               Scorza 
 
                       Il segretario generale 
                               Mattei 
 
                                                           Allegato A 
    Al regolamento del Garante n. 1/2019,  concernente  le  procedure
interne aventi rilevanza esterna, finalizzate  allo  svolgimento  dei
compiti e all'esercizio  dei  poteri  demandati  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali (deliberazione  4  aprile  2019),  dopo
l'art. 33 e' inserito il seguente: 
      art. 33-bis  (Revenge  porn).  -  1.  Le  segnalazioni  di  cui
all'art. 144-bis del codice,  corredate  delle  registrazioni  audio,
immagini  o  video  o  altri  documenti   informatici   a   contenuto
sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono  presentate  al
Garante esclusivamente attraverso il  modello,  compilabile  on-line,
pubblicato nell'apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale.  Il
modello e' approvato con determinazione del segretario generale. 
      2. Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'  organizzativa
competente,  verificata  la  compatibilita'  della   richiesta   alla
previsione di cui all'art. 144-bis del codice, entro quarantotto  ore
dal ricevimento della segnalazione,  salva  l'esigenza  di  acquisire
un'integrazione delle informazioni fornite  dal  segnalante  ai  fini
della  predetta  verifica,  predispone  il  provvedimento  volto   ad
impedire   l'eventuale   diffusione   del   materiale   oggetto    di
segnalazione. Il provvedimento  e'  adottato  in  via  d'urgenza  dal
dirigente della medesima unita' organizzativa e sottoposto a ratifica
nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata  ratifica,
il provvedimento decade. 
      3. Il provvedimento di cui al comma precedente e' trasmesso  ai
gestori delle piattaforme digitali, corredato del  materiale  oggetto
di segnalazione o dalla relativa impronta hash. 
      4. Nei casi in cui la segnalazione  non  soddisfi  i  requisiti
richiesti dall'art. 144-bis del codice e dalla presente disposizione,
il Dipartimento, servizio o  altra  unita'  organizzativa  competente
procede nei modi di cui all'art. 8, comma  2,  o,  laddove  cio'  non
risulti  possibile,  archivia  la   pratica   fornendone   tempestiva
informazione all'interessato. 

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