Trattamento economico / Indennità di trasferimento ex art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86

Roma, 29 giu 2022 – “Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 [ora in euro 516.45] mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi”. Il militare sfornito di alloggio di servizio, quindi, ha la facoltà di rinunciare all’indennità di trasferimento e scegliere un rimborso pari al 90 % del canone mensile sostenuto per l’alloggio privato.

La previsione normativa indica, dunque, quale presupposto per ottenere il ristoro delle spese sostenute, l’avvenuto versamento di un “canone mensile”, ovvero una somma di denaro pagata periodicamente a titolo di corrispettivo dal soggetto che abbia in godimento un immobile. LA CIRCOLARE COMPLETA LA TROVI QUI >>>

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