Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2023-2024 Cessazioni dal servizio permanente

Roma, 26 lug 2022 – 1. PREMESSA. Con la circolare a seguito a., sono state impartite le disposizioni applicative in merito all’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della c.d. speranza di vita per il biennio 2019-2020, confermati per il successivo biennio 2021-2022 con la circolare a seguito b.

Al riguardo, si rende noto che:

a. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha emanato il Decreto in data 27 ottobre 2021, con il quale, tra l’altro, è stabilito che, a decorrere dal gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati;

b. l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, ha confermato che l’adeguamento alle speranze di vita di cui al citato Decreto si applica anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Con la presente circolare si intendono, pertanto, impartire le disposizioni integrative alle citate circolari a seguito.

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Si ribadiscono, di seguito, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare valevoli per il biennio 2023/2024:

a. PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il personale militare può cessare anticipatamente dal
servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

(1) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il
decorso della c.d. finestra mobile” pari a 12 mesi;

(2) anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;

(3) massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della finestra mobile pari a 12 mesi.

Al riguardo, si fa rinvio a titolo esemplificativo a quanto riportato al paragrafo 2., lett. a. della circolare a seguito a.

b. PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d’età)
Qualora alla data del raggiungimento del previsto limite di età non sia stato maturato il
requisito minimo contributivo, si fa rinvio a quanto esplicato nel paragrafo 2, lett. b. della citata circolare a seguito a., in cui è riportata la disciplina relativa all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

3. CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)
Le suddette disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

4. DIRAMAZIONE
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito
www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

SEGUE LETTERA ORIGINALE

 

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