Roma, 21 nov 2022 – PUBBLICHIAMO IL SEGUENTE ELABORATO REALIZZATO DAL SINDACATO USIF.
1.Che cosa è la causa di servizio?
La causa di servizio” rappresenta l’istituto giuridico risarcitorio previsto dalla normativa vigente a favore dei dipendenti dello Stato che abbiano subito piccole o grandi menomazioni alla propria integrità fisica a seguito del servizio prestato. La causa di servizio, pertanto, si sostanzia nel riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio.
2. Quali sono i presupposti per ottenere il riconoscimento della causa di servizio?
I presupposti per il riconoscimento della causa di servizio sono sostanzialmente tre:
Þ l’esistenza di un rapporto d’impiego o di servizio che leghi il dipendente allo Stato;
Þ la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato ovvero eseguito spontaneamente in forza dei doveri collegati al proprio ufficio nonché vi sia un legame tra l’attività svolta e la menomazione sofferta;
Þ l’assenza di dolo o colpa grave, da parte del dipendente, dovute dall’inosservanza del minimo grado di perizia, prudenza o diligenza previsto da leggi, regolamenti, circolari ed ordini.
La dipendenza da causa di servizio viene riconosciuta qualora venga dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esiste un legame che può essere:
Þ causale diretto: quando il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio; ciò avviene soprattutto in caso di lesione traumatica, quale può essere, a titolo esemplificativo, una frattura riportata in esecuzione di servizio di ordine pubblico.
Þ concausale: quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia; un esempio calzante è rappresentato da patologie croniche all’apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto per lunghi periodi servizio in condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli.
3. Quali sono le infermità che danno diritto al riconoscimento della causa di servizio? IL SERVIZIO COMPLETO CONTINUA QUI >>>
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