Regolamento recante modifiche al regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (GU n.133 del 9-6-2023)

Roma, 14 giu 2023 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2023, n. 66.

 Vigente al: 24-6-2023

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza», e,  in  particolare,
l'articolo 111; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari  della
Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n.  782,  recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Ritenuta la necessita' di integrare il decreto del Presidente della
Repubblica n.  782  del  1985  con  norme  volte  a  disciplinare  le
modalita' di impiego del personale della Polizia di Stato  che  versa
in condizioni temporanee di disagio psico-sociale; 
  Ritenuto  altresi'  che  occorre  modificare  la  composizione  dei
Consigli per le ricompense, previsti  dagli  articoli  74  e  75  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985,  al
fine di assicurare, nell'ambito dei procedimenti per il  conferimento
della   promozione   per   merito   straordinario,   un   equilibrato
apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni; 
  Considerato  che  appare   opportuno   introdurre   un   meccanismo
partecipativo   in   grado   di   valorizzare    il    dialogo    tra
l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del  personale  della
Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, al
fine di garantire l'effettivo  riconoscimento  e  valorizzazione  del
merito e della professionalita' espressi dal personale della  Polizia
di Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Norme in materia di tutela del personale della Polizia 
         di Stato nelle situazioni di disagio psico-sociale 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il titolo IV e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo IV-bis 
             Norme a tutela del personale in condizioni 
                      di disagio psico-sociale 
 
                             Art. 48-bis 
       Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale 
 
   1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonche' nei casi
in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo
disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante  del
reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per  il  tramite  di
personale a tal fine delegato, l'armamento individuale. 
  2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio
psico-sociale  si  intende  uno  stato  di   perturbamento   psichico
reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non  implicanti  il
porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo e'
accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o  del  comandante
del reparto, da  un  appartenente  alla  carriera  dei  medici  della
Polizia di Stato, di cui all'articolo 43,  comma  l,  lett.  a),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che,  previo  svolgimento
degli accertamenti necessari,  si  pronuncia  entro  quindici  giorni
dalla richiesta. 
  3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici  di  cui
al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale,  fissa  un
termine non superiore  a  sessanta  giorni  per  la  revisione  della
condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento  risulti
persistere, il predetto medico puo' reiterare l'accertamento  di  cui
al comma 2 con le medesime modalita' e termini per una durata massima
complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento  dello
stato di disagio di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici  di  cui
al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3,
l'armamento individuale e le ulteriori armi  eventualmente  detenute,
unitamente  ai  titoli  che  autorizzano  l'acquisto  di  armi,  sono
ritirati  in  via  cautelare,   con   provvedimento   del   dirigente
dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato  nei
provvedimenti  del  predetto  medico.  Qualora  l'appartenente   alla
carriera  dei  medici  della  Polizia  di  Stato,  a  seguito   degli
accertamenti di cui  al  comma  3,  verifichi  il  venir  meno  della
situazione di disagio  psico-sociale,  esprime  il  nulla  osta  alla
riconsegna dell'armamento individuale. 
  5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui  al  comma  3,
nei casi  in  cui  non  sussistano  i  requisiti  per  la  riconsegna
dell'armamento, il procedimento e' devoluto alla Commissione  per  la
salvaguardia della salute del personale della Polizia  di  Stato,  di
cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di  cui
al comma 4 e' prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la
predetta  Commissione  rilascia  il  nulla  osta  ovvero   invia   il
dipendente  alla  competente   Commissione   medico-ospedaliera   per
l'accertamento  dell'eventuale  esistenza  dei  presupposti  di   cui
all'articolo 48, quarto comma. 
  6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4,  sia  stato  disposto  il
ritiro di  armi  diverse  dall'armamento  individuale,  il  dirigente
dell'ufficio o il comandante del reparto  concorda  le  modalita'  di
esecuzione del provvedimento con il questore competente per il  luogo
in cui il dipendente detiene tali armi,  se  diverso  dalla  sede  di
servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del  reparto  che
dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi  dell'articolo  39,
secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di
cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  ne  da'  immediata
comunicazione  al   prefetto   per   l'eventuale   applicazione   dei
provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39. 
  7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile  attendere
il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al
comma 2, il  dirigente  dell'ufficio  o  il  comandante  del  reparto
dispone  il  ritiro  immediato  dell'armamento   individuale,   delle
ulteriori armi  eventualmente  detenute,  unitamente  ai  titoli  che
autorizzano l'acquisto di armi, inviando il  dipendente  al  predetto
appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui  ai
commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla
sede di servizio si provvede con le modalita' di cui al comma 6. 
 
                             Art. 48-ter 
            Assegnazione a servizi interni non operativi 
 
  1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di  cui  all'articolo
48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del
reparto assegna il dipendente, nei cui confronti e' stato disposto il
ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48-bis,  a  servizi
interni non operativi. 
  2. Nel periodo in cui e' assegnato a servizi interni non operativi,
ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento, nonche' quello accessorio compatibile  con
le modalita' di impiego di cui al medesimo comma l. 
 
                           Art. 48-quater 
            Commissione per la salvaguardia della salute 
                del personale della Polizia di Stato 
 
  1. La Commissione per la salvaguardia della  salute  del  personale
della Polizia di Stato e'  istituita  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un  dirigente  superiore  medico
della Polizia di Stato ed  e'  composta  da  un  funzionario  tecnico
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale,  e
da un funzionario appartenente alla carriera dei medici. 
  2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere  istituite,
con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della  pubblica
sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione  di  cui
al comma 1. 
  3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Capo della  polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza, durano in  carica  dodici  mesi  e  possono
essere riconfermati, per egual periodo, anche piu' volte. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente. 
  4. L'incarico di presidente e componente della Commissione  di  cui
al comma  1  non  costituisce  autonoma  posizione  dirigenziale.  Ai
componenti  della  Commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    b) dopo l'articolo 61, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 61-bis 
                 Percorsi di sostegno psico-sociale 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  venga   disposto   il   ritiro   temporaneo
dell'armamento   individuale,   ai   sensi   dell'articolo    48-bis,
l'appartenente alla carriera  dei  medici  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo che ha  effettuato  l'accertamento,  in  base  alla
disciplina ivi prevista, propone al dipendente appositi  percorsi  di
sostegno psico-sociale. 
  2. Gli esiti  del  percorso  di  sostegno  sono  valutati  ai  fini
dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e
5.». 
                               Art. 2 
 
Modificazioni al capo I del titolo IX  del  regolamento  di  servizio
  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  in  materia   di
  tipologie e requisiti  per  il  conferimento  delle  ricompense  al
  personale della Polizia di Stato 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 74 
                     Consiglio per le ricompense 
                 per meriti straordinari e speciali 
 
  1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
Consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali.  Il
Consiglio per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali
esprime un parere  obbligatorio  sulle  proposte  di  promozione  per
merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al   conferimento
dell'encomio solenne. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della  pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica  di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza. 
  3. Il Consiglio e' composto, per la parte pubblica, dal  presidente
e da rappresentanti del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  con
qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica  sicurezza,
individuati annualmente con decreto del Capo della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da
rappresentanti di  tutte  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sulla  base  della  rilevazione  nazionale  annuale,
designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei  soggetti
di cui al presente comma sono individuati con le  medesime  modalita'
applicate per i rispettivi componenti titolari. 
  4. Il Consiglio e' regolarmente costituito  con  la  presenza,  per
ciascuna  delle  due  rappresentanze,  di  un  numero  di  componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna  delle  predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente  comma.  Alla  parte  pubblica  e  alla  parte
sindacale  spetta,  rispettivamente,  il  50  per  cento  dei   voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato    proporzionalmente    in    ragione    del    grado    di
rappresentativita'  dell'associazione  sindacale   di   appartenenza,
rilevato annualmente su  scala  nazionale.  Nell'ambito  della  parte
pubblica, il 50 per cento  e'  ripartito  equamente  tra  i  relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Nei soli procedimenti per  il  conferimento  di  promozione  per
merito straordinario il parere del Consiglio  si  considera  negativo
nel caso  in  cui  gli  aventi  diritto  al  voto  che  rappresentino
l'unanimita' della parte  sindacale  convocata,  oppure  della  parte
pubblica   convocata,   abbiano   espresso,   rispettivamente,   voto
contrario. 
  6. Le funzioni di segretario del Consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  superiore  a
vice questore, in servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza.  Per  l'istruttoria,  comprensiva  di  ogni   verifica   e
approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione  centrale  per  gli  affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 
  7. Il Consiglio e' competente, altresi',  ad  esprimere  il  parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e  degli  uffici  della
Polizia di Stato.»; 
    b) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 75 
                     Consiglio per le ricompense 
                     per lodevole comportamento 
 
  1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il  Consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza  o  da  un  supplente  avente  qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
altresi' composto dai seguenti componenti: 
    a)  da   rappresentanti   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, in numero non inferiore a  tre,  compreso  il  presidente,
scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica  sicurezza  o  tra  i
dirigenti superiori della Polizia di  Stato  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti  di
uffici con funzioni finali,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente della Polizia di Stato; 
    b)  da  rappresentanti  di  tutte  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative sulla base della  rilevazione  nazionale
annuale, designati di volta in volta dalle medesime. 
  3. Il presidente, il supplente e gli altri  componenti  di  cui  al
comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto  del  Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  4. Il Consiglio e' regolarmente costituito  con  la  presenza,  per
ciascuna  delle  due  rappresentanze,  di  un  numero  di  componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna  delle  predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente  comma.  Alla  parte  pubblica  e  alla  parte
sindacale  spetta,  rispettivamente,  il  50  per  cento  dei   voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato    proporzionalmente    in    ragione    del    grado    di
rappresentativita'  dell'associazione  sindacale   di   appartenenza,
rilevato annualmente su  scala  nazionale.  Nell'ambito  della  parte
pubblica, il 50 per cento  e'  ripartito  equamente  tra  i  relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Le funzioni di segretario del Consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  superiore  a
vice questore, in servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria,  le  verifiche  e  gli  approfondimenti
necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le  ricompense  di
cui all'articolo 74, comma 6.». 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti  relativi  al   conferimento   di   ricompense   avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le  articolazioni  da
esso  comunque  dipendenti  provvedono  all'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 1869 

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *