USMIA sollecita un intervento rapido per risolvere le criticità nel Comparto Difesa e Sicurezza riguardanti l’Applicazione dell’Articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sul Codice dei Contratti Pubblici.

Roma, 4 apr 2024 – Spettabile Signor Ministro della Difesa,

In qualità di vertice politico del Dicastero della Difesa USMIA chiede un rapido intervento per dirimere le criticità per il Comparto Difesa e Sicurezza afferenti all’applicazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, laddove esclude il personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione dell’emolumento.

L’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78” prevede lo stanziamento di risorse finanziarie da destinare in parte ai dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che hanno svolto le cosiddette attività tecniche per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (indicate nell’allegato I.10), con espressa esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Tale disposizione, di fatto, esclude l’attribuzione dell’incentivo alle funzioni tecniche, al personale militare che riveste il grado di Maggiore e Tenente Colonnello -per effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l’Arma dei Carabinieri), secondo i quali “la carriera degli Ufficiali preposti all’espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale”-, nonché al personale che riveste il grado di Colonnello o Generale di Brigata e gradi corrispondenti.

Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che:

– la struttura gerarchica degli organi tecnici della Difesa, determina che il personale militare preposto quale responsabile delle singole fasi del procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture venga, per la quasi totalità, tratto tra gli Ufficiali superiori o Generali di Brigata e gradi corrispondenti (si pensi alla figura del Capo Servizio Amministrativo di unità organizzativa dell’amministrazione della difesa che espleta la funzione di responsabile per la fase di affidamento rivestendo, tranne eccezioni, il grado di ufficiale superiore ovvero agli ufficiali responsabili per la fase di progettazione che possono rivestire anche il grado di Generale di Brigata e gradi corrispondenti); detta organizzazione risulta differente da quella delle altre amministrazioni pubbliche nelle quali i RUP e/o i responsabili delle citate singole fasi vengono nominati, di regola, tra i funzionari dipendenti;

– anche per detti Ufficiali sono ex lege attribuite le funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo (competenze attestate al RUP – articolo 15, comma 4 del codice);

– la specificità della condizione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza comporta un sistema retributivo/inquadramento stipendiale differente da quello previsto per i dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, non prevedendo, ad esempio, per gli Ufficiali superiori/Generali di Brigata e gradi corrispondenti la retribuzione di risultato, emolumento deputato a remunerare i risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati;

– qualora non si proceda alla “revisione della norma”, potrebbe verificarsi che personale militare di grado inferiore abbia un reddito annuo al lordo degli incentivi tecnici corrisposti superiore a quello degli Ufficiali superiori/Generali di Brigata e gradi corrispondenti impiegati nel settore procurement con certamente maggiori competenze/responsabilità.

Per quanto su esposto, USMIA ritiene opportuno per il solo personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in deroga al citato articolo 45, prevedere la possibilità di attribuire l’incentivo alle funzioni tecniche agli Ufficiali superiori e ai Generali di Brigata e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10, ovvero dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In particolare, nell’evidenziare che la variante normativa proposta non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato, si propone di inserire all’articolo 136 del “nuovo” codice dei contratti pubblici, che tratta le cd. eccezioni per i settori della difesa e della sicurezza, il seguente comma:

“In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli Ufficiali superiori e ai Generali di Brigata e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10 ovvero dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

Si propone l’articolato da inserire nel primo veicolo normativo: Comma 6 dell’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”.

6. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli Ufficiali superiori e ai Generali di Brigata e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10, ovvero dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Confidiamo nella Sua sensibilità e nell’attenzione verso questa importante questione e siamo disponibili a fornire ulteriori dettagli o chiarimenti necessari.

Resto in attesa di un Suo cortese riscontro.

Distinti saluti.

Segretario Generale
1° LGT (EI) Leonardo Nitti

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