Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2021 -2022. Lettera di PERSOMIL

Roma, 25 mag 2020 – Circolare sull’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2021 – 2022. PERSOMIL, Lettera nr. 186672 del 13.5.2020.

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Rife.: f.n. 51/79-1-2019 del 29 febbraio 2020 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Seguito: circolare n. M_D GMIL REG2018 0298465 del 24 maggio 2018.
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1.PREMESSA.

Con la circolare a seguito, sono state impartite le disposizioni applicative in merito all’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della c.d. speranza di vita per il biennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Al riguardo, si rende noto che:

– il Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha emanato il Decreto in data 5 novembre 2019, con il quale, tra l’altro, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati;

 – l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale(I.N.P.S.), con circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, ha confermato che l’adeguamento alle speranze di vita di cui al citato Decreto si applica anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando l’adeguamento già previsto dal 1° gennaio 2019 (per un totale di 12 mesi), i requisiti di accesso al trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Con la presente circolare si intendono,pertanto, impartire le disposizioni integrative alla citata circolare a seguito.

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Si ribadiscono, di seguito, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare valevoli per il biennio 2021/2022:

a. PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

– anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile”pari a 12 mesi;

– anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;

– massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi.

b. PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d’età)
Fermo restando quanto previsto con circolare a seguito, qualora alla data del raggiungimento del limite di età ordinamentale, non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il suddetto requisito anagrafico non deve essere ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019-2020 (12 mesi); il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisirà dopo 12 mesi (“finestra mobile”).

3. CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)
Le suddette disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

4. PERSONALE DEL RUOLO FORESTALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Il personale ufficiale del ruolo forestale iniziale ed il personale militare dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori che,avendo optato per i nuovi limiti di età ordinamentali secondo le disposizioni impartite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la circolare a riferimento, avrà già raggiunto tali limiti prima della decorrenza della loro applicazione (1° gennaio 2021), sarà collocato in congedo in tale data, purchè in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, tenendo, altresì, conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

5. DIRAMAZIONE
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare,consultabile, tra l’altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti  dipendenti.

d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE


La circolare ufficiale di Persomil la trovi qui >>>

 

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