COVID-19 – Controversa applicazione delle disposizioni in materia di immissione del personale militare/civile dell’A.D. nei Teatri Operativi e rientro in Patria

Roma, 9 lug 2020 – Comunicato USMIA. Lo Stato Maggiore della Difesa ha recentemente emanato la “Nuova Direttiva COVID-19 per l’immissione del personale militare/civile dell’AD nei Teatri Operativi e per le Operazioni Marittime ed in rientro in Patria”. A fronte di disposizioni univoche da adottare indistintamente per le Forze Armate ed il Personale civile della Difesa, risulterebbe che, ad oggi, limitatamente al personale dell’Aeronautica Militare, vi sia stata un’applicazione difforme e, conseguentemente, sperequativa.

In particolare, al personale di prossima immissione in Teatro Operativo viene imposto
un periodo (14 gg.) di Isolamento Cautelativo Controllato presso strutture di Forza Armata, finalizzato ad escludere la possibilità che i militari interessati possano essere affetti dall’infezione COVID-19. Secondo le disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa, tale periodo di Isolamento deve essere considerato come una fase di predeployment e, pertanto, assimilato al servizio funzionale e obbligatorio ai fini dell’immissione in Teatro Operativo e per la partecipazione alle Operazioni Marittime.

Per contro, il personale dell’Aeronautica Militare pur obbligato a permanere presso le
strutture militari viene considerato in “Isolamento Fiduciario”, posizione per la quale è prevista la concessione della Licenza Straordinaria non computabile nel tetto dei 45 gg. l’anno.

Dunque, secondo le disposizioni interforze che in linea di principio dovrebbero avere
una applicazione univoca, il personale, obbligato a permanere in una struttura militare senza soluzione di continuità per 14 giorni consecutivi, dovrebbe essere accasermato, risultando in servizio effettivo e destinatario del trattamento economico previsto dalle vigenti normative (CFI + diaria giornaliera di missione nel caso in cui la sede utilizzata per il periodo di Isolamento Cautelativo Controllato non corrisponde a quella di servizio), in presenza dei requisiti di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro.

Nel secondo caso, secondo l’interpretazione che risulta adottata per l’Aeronautica Militare e pur in presenza di una diversa procedura stabilita dall’Autorità di Vertice interforze volta a scongiurare la compromissione delle capacità operative dei contingenti da avviare in missione, il personale, obbligatoriamente accasermato, con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione e in isolamento presso strutture militari, viene posto in Licenza Straordinaria senza possibilità di percepire gli emolumenti accessori previsti in caso di disponibilità continuativa in servizio e usufruendo di vitto e alloggio comunque non contemplati per il personale in licenza.

Tale interpretazione non appare effettivamente fondata da un punto di vista prettamente giuridico ma ciò che desta maggiore perplessità è la sperequazione che è venuta a generarsi tra le diverse Forze Armate le quali a parità di condizioni e a fronte di univoche disposizioni regolamentari prevedono trattamenti differenti.

Auspichiamo che le Autorità di Vertice possano tempestivamente dirimere la questione che appare quanto meno paradossale, suscitando forte insoddisfazione e disorientamento. 

Roma, 9 luglio 2020

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