Roma, 26 mar 2022 – Il Tar Friuli Venezia Giulia con le sentenze n. 154/2022 e n. 156/2022 e il Tar Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 823/2022 confermano e consolidano l’orientamento favorevole alle ragioni dei pensionati appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), cessati dal servizio a domanda (con 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile contributivo), i quali hanno diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali sul TFS, ai sensi degli articoli 6bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911 comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, devono essere applicati sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del D. Lgs 387/1987.
Come confermano le tre recenti sentenze, i sei scatti stipendiali spettano anche al personale che cessa dal servizio a domanda purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
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