Roma, 1 lug 2022 – Come noto l’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, attribuisce una maggiorazione del 18% sulla base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio aumentato di alcune specifiche e tassative voci (retribuzione individuale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale, assegni ad personam riassorbibili, benefici di infermità) ivi specificatamente individuati, prevedendo che agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possa essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. In tal senso, ad esempio, è stata negata la maggiorazione del 18% all’indennità integrativa speciale.
In seguito, l’art. 1 comma 9° del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 ha attribuito ai sottufficiali delle forze armate, con almeno diciannove anni di servizio, un assegno funzionale pensionabile, il cui importo si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità.
CONTINUA A LEGGERE pensionioggi.it>>>>>