MILITARI ESERCITO / Istanze di assegnazione temporanea per gravi e contingenti motivi di carattere familiare. Inizio periodo di sperimentazione della nuova procedura

Roma, 28 ago 2019 – NUOVA DIRETTIVA. INIZIO PERIODO SPERIMENTALE A PARTIRE DAL 16.9.2019. LO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE – Ufficio Formazione e Politica d’Impiego – con lettera del 6.8.2019 (prot. 67984) ha diramato un nuova direttiva per l’avvio di un periodo sperimentale in merito alle istanze di assegnazione temporanea dei militari per gravi e contingenti motivi di carattere familiare. La direttiva completa e originale e’ disponibile sul sito INTRANET dell’Esercito, oppure basta rivolgersi presso il proprio Comando.

Vediamo insieme cosa prevede questa nuova direttiva:

1. Nel quadro delle attività volte a revisionare i processi di impiego del personale, descritti nella Direttiva “P-001 – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” (foglio a seguito), attualmente in fase di aggiornamento, si è proceduto a modificare l’iter di assegnazione del beneficio in titolo.

2. In particolare, la nuova procedura (documento in allegato) prevede che:

– venga trasferita la competenza della trattazione delle istanze e della conseguente concessione/diniego del citato beneficio ai Comandi di Vertice/Alti Comandi;

– la concessione sia subordinata alla fruizione completa del recupero compensativo a disposizione e di tutta “licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati” (giorni 45 annui), concedibile a discrezione del Comandante di Corpo una volta valutata la gravità dei motivi addotti dal richiedente;

– il massimo periodo di temporanea assegnazione concedibile sia limitato a 90 giorni all’anno (oltre ai citati 45) non rinnovabili;

– siano intrapresi accordi diretti e nelle modalità ritenute più rapide e congeniali tra Comandi di Vertice/Alti Comandi:

 qualora nella sede richiesta dall’istante non insista un’unità direttamente dipendente dal Vertice d’Area/Alto Comando cui l’interessato appartiene;

 qualora nella sede di futura assegnazione insistano più unità dipendenti da diversi Vertici d’Area/Alti Comandi, il Comando di Vertice/Alto Comando dell’unità che cede il personale dovrà interfacciarsi con quello del reparto “ricevente” al fine di stabilirne la più idonea collocazione, secondo i seguenti criteri prediligendo in ordine di priorità unità: a più bassa connotazione operativa, con uno sfavorevole livello di alimentazione nella categoria del militare interessato e, da ultimo, laddove fosse maggiormente valorizzata l’expertise posseduta dall’istante.

3. Detta procedura, si applica a far data dal 16 settembre 2019, significando che quanto riportato nel
paragrafo 5.4.5 della Direttiva “P-001 – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”, fino a nuove disposizioni, è da intendersi sospeso.

4. Per quanto sopra espresso, si chiede di:

– dare la massima diffusione alla presente;
– porre in atto la procedura a partire dal 16 settembre p.v.;
– inviare a questo Dipartimento, a cura dei Comandi di Vertice/Alti Comandi entro il 30 marzo 2020, eventuali feedback volti a proporre modifiche/integrazioni/osservazioni sulla nuova procedura attivata.

5. Ad esito cognito della sperimentazione, che si protrarrà anche oltre il mese di marzo p.v., si valuterà l’opportunità di inserire la richiamata procedura nell’ambito della nuova edizione della Direttiva in parola.

IL CAPO DIPARTIMENTO

La direttiva completa e originale e’ disponibile sul sito INTRANET dell’Esercito, oppure basta rivolgersi presso il proprio Comando.


ISTANZE DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER GRAVI, CONTINGENTI
MOTIVI DI CARATTERE FAMILIARE

1. Destinatari
La presente trattazione si rivolge a Ufficiali, Sottufficiali e Graduati/Militari di Truppa.

2. Ambito di applicazione e modalità procedurali
Il beneficio in titolo può essere concesso esclusivamente in casi eccezionali:

− connotati da estrema gravità ed urgenza della situazione, da valutare di volta in volta, evitando di procedere a tipizzazioni di fattispecie che rischiano di restringere eccessivamente il campo di applicazione dell’istituto;

− non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con particolare riferimento a quelli previsti dal legislatore (es. L. n. 104/1992) o dalla Forza Armata stessa (es. “Proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità” a cura del Comandante di Corpo);

− che abbiano carattere di temporaneità.

La trattazione delle istanze ai sensi del presente documento (sintetizzata in All. “A”), attesa la temporaneità del beneficio (assoggettabile alla c.d. “aggregazione”) e nella considerazione che le determinazioni assunte non rientrano strettamente nel genus dei “provvedimenti d’impiego”, è di competenza dei Comandi di Vertice/Alti Comandi riepilogati in All. “B” 1 che sono responsabili per l’emanazione dei provvedimenti di accoglimento 2 ovvero di rigetto. In casi di eccezionale rilevanza, tuttavia, il DIPE si riserva la facoltà di adottare, in autonomia, il provvedimento in parola.

Il Comandante di Corpo dovrà trasmettere l’istanza per competenza al rispettivo VA/AC (informandone il DIPE e gli altri Comandi da cui dipende) che, valutata l’esigenza e verificata la rispondenza e compresenza di tutti i requisiti necessari, adotterà un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza. In caso di accoglimento il citato Comando emetterà contestualmente il provvedimento di assegnazione temporanea indicando l’E/D/R/C di destinazione e le date di inizio e termine del provvedimento.

Qualora nella sede richiesta non insistano E/D/R/C dipendenti dal citato VA/AC, il medesimo interesserà, in autonomia e nella forma ritenuta più rapida e congeniale, il VA/AC competente al fine di individuare la soluzione idonea a soddisfare l’esigenza e, successivamente, ne disporrà la t.a. presso l’E/D/R/C individuato. Diversamente, qualora nella sede di futura assegnazione insistano più E/D/R/C dipendenti da diversi VA/AC, il VA/AC dell’E/D/R/C che cede il personale dovrà interfacciarsi con quello del reparto “ricevente” al fine di stabilirne la più idonea collocazione, secondo i seguenti criteri e prediligendo in ordine di priorità E/D/R/C: a più bassa connotazione operativa, con uno sfavorevole livello di alimentazione nella categoria del militare interessato e, da ultimo, laddove fosse maggiormente valorizzata l’ expertise posseduta dall’istante.

3. Requisiti per la presentazione dell’istanza

L’istanza di temporanea assegnazione può essere presentata dal militare alla rispettiva Unità organizzativa di appartenenza:

− esclusivamente dopo aver fruito:
• di tutto il recupero compensativo a disposizione;
• di tutta la “licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati” (gg. 45 annui) concedibile a discrezione del Comandante di Corpo una volta valutata la gravità dei motivi addotti dal richiedente (per la medesima motivazione per cui si inoltra l’istanza ovvero qualora non più disponibile);
− solo se l’interessato dimostra, allegando idonea ed inequivocabile certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, che la genesi della problematica per la quale chiede la concessione del beneficio è di epoca successiva alla data di Arruolamento in ambito Forza Armata (per il personale non in servizio permanente)/trasferimento nell’ultima sede di servizio (per i militari in servizio permanente). In caso contrario, l’istanza non potrà essere accolta ed andrà pertanto restituita all’istante direttamente dal rispettivo Comandante di Corpo 3 ;
− nel limite massimo di 90 giorni calendariali (oltre ai 45 gg. di licenza straordinaria) nell’anno solare, non frazionabili, e non rinnovabili.

Il Comandante di Corpo dell’Unità organizzativa di appartenenza, prima dell’inoltro dell’istanza, dovrà:

− attestare che l’istante possieda tutti i requisiti previsti per la presentazione dell’istanza in questione, specificati nel presente paragrafo;
− indicare l’eventuale esistenza di domande di trasferimento in corso di trattazione che riguardano l’interessato, specificandone anche la tipologia.

L’Unità di appartenenza del militare richiedente, ricevuto l’accoglimento ovvero il rigetto, dovrà:

− notificarlo con immediatezza all’interessato, cui dovrà esserne consegnata copia;
− provvedere (in caso di accoglimento dell’istanza) all’emissione di un certificato di viaggio che consenta al militare il raggiungimento della sede di assegnazione nei termini previsti dall’atto, allegando allo stesso la situazione aggiornata della licenza ordinaria dell’interessato a firma del Comandante di Corpo (che dovrà poi essere consegnata a cura del beneficiario al Comando dell’Unità di temporanea assegnazione);
− continuare ad amministrare il soggetto anche per il periodo nel quale il medesimo presta di fatto servizio in altro Ente (all’Unità organizzativa di temporanea assegnazione del militare quindi non dovrà essere inviato alcun documento/flusso dati del militare titolare del beneficio).

L’Unità organizzativa di destinazione, a sua volta, dovrà:

− collocare l’interessato nella forza aggregata dell’Unità organizzativa;
− impiegare il militare per il periodo temporale disposto, nell’ottica di massimizzarne il contributo in ragione delle pregresse esperienze professionali. A tal fine, si ritiene opportuno/auspicabile che il Comandante dell’Unità organizzativa di temporanea assegnazione effettui un colloquio preliminare con l’interessato al fine di verificare le relative possibilità di impiego in funzione del soddisfacimento delle esigenze che hanno determinato la concessione del beneficio;
− consentire allo stesso di fare fronte alle esigenze di natura personale sottese all’inoltro/accoglimento dell’istanza. Pertanto, per il militare si esclude un impiego in attività/missioni al di fuori della sede stanziale, anche di durata temporale limitata, che svilirebbe la ratio del beneficio concesso. In tale ottica, il beneficiario
dell’istituto dovrà garantire il pieno assolvimento dell’incarico a lui assegnato, osservando l’orario di lavoro previsto presso l’Unità organizzativa di temporanea assegnazione − disporre il rientro all’Ente di provenienza del militare nel rispetto dei termini fissati nell’atto di concessione del beneficio – ovvero, al venir meno dei presupposti che ne hanno determinato la posizione di “comandato a prestar servizio” – allegando al certificato di viaggio uno specchio riepilogativo delle licenze fruite e dei recuperi maturati e non fruiti nel periodo di temporanea assegnazione (a firma del Comandante di Corpo), da consegnare a cura dell’interessato immediatamente all’atto del rientro nella sede di provenienza.

4. Condizioni
La concessione del beneficio in argomento è da intendersi a “costo zero” per l’Amministrazione Difesa, atteso che la temporanea assegnazione viene disposta su istanza dell’interessato e per fare fronte a gravi esigenze di natura familiare/personale del soggetto. Pertanto, è esclusa la corresponsione di qualsiasi rimborso di spese o di indennità connesse con la sua movimentazione per il raggiungimento della sede richiesta e per il rientro all’Ente di appartenenza.

Peraltro, si osserva che, nei casi di specie:

− il beneficio in parola non è cumulabile/compatibile con la posizione di comandato prevista dalla Direttiva P-001, “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”;
− all’interessato, per tutto il periodo di permanenza nella sede di temporanea assegnazione, non è consentito produrre alcun tipo di istanza ai sensi di normative speciali comprese nella su citata Direttiva;

− non si configura, a favore del militare assegnato temporaneamente, alcun diritto alla concessione della licenza di trasferimento ovvero di permessi orari (fatti salvi eventuali recuperi compensativi maturati presso la sede di temporanea assegnazione);
− il beneficio concesso può essere insindacabilmente revocato in ogni momento dall’Amministrazione Difesa qualora dovessero emergere prioritarie esigenze di Forza Armata;
− l’istituto in parola, attesa la temporaneità del beneficio, trova applicazione, a differenza delle altre tipologie di assegnazione temporanea (L. n. 104/1992, D.Lgvo n. 267/2000, art. 42 bis del D.Lgvo n. 151/2001) senza tener conto dell’eventuale utile collocazione dell’interessato presso le sedi richieste.

Si ribadisce infine che al termine del periodo di temporanea assegnazione, l’interessato non potrà reiterare istanze per la medesima problematica, ma avrà comunque la facoltà di interessare l’Unità organizzativa di appartenenza ai fini dell’esame di eventuali elementi novativi della situazione iniziale che rendano possibile il ricorso ad altro istituto. Si evidenzia inoltre che al venir meno dei presupposti/esigenze che ne hanno determinato la posizione di “temporanea assegnazione”, l’Unità dove è impiegato temporaneamente il militare dovrà disporre, con immediatezza e con carattere di automatismo, il rientro dell’interessato al reparto d’appartenenza, dandone comunicazione anche a DIPE.

5. Tempistiche di trattazione e tutela della riservatezza
L’iter procedurale, dalla presentazione dell’istanza fino alla definizione della problematica da parte dell’Autorità competente, deve essere gestito, come detto, con estrema celerità e senza ritardi, nell’ottica di evitare che eventuali lungaggini nella trattazione della richiesta possano determinare il venir meno dell’interesse posto dall’istante alla base della stessa. Nella considerazione della particolarità e sensibilità che tali argomenti rivestono, la gestione e trattazione delle tematiche in parola devono garantire la tutela della riservatezza, come meglio specificato nella Direttiva P-001, “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”.

La direttiva completa e originale e’ disponibile sul sito INTRANET dell’Esercito, oppure basta rivolgersi presso il proprio Comando.

 

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