ARMA CARABINIERI: I COMANDANTI HANNO DAVVERO L’OBBLIGO DI OCCUPARE GLI ALLOGGI DI SERVIZIO?

Roma, 26 mag 2021 – Secondo una curiosa interpretazione della norma da parte di alcuni Comandanti di Legione che confondono il diritto all’alloggio con l’obbligo di occuparlo, Il Nuovo Sindacato Carabinieri, grazie alla sensibilità dell’Onorevole Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia che ha presentato una interrogazione parlamentare, porta la questione in Parlamento e quindi all’attenzione del Ministero della Difesa.
Nelle prossime settimane sul sito della Camera dei Deputati verrà pubblicata la risposta al quesito all’interrogazione parlamentare. Attendiamo fiduciosi.
Nuovo Sindacato Carabinieri
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Atto Camera – Interrogazione a risposta in commissione 5-06057

presentato da DEIDDA Salvatore – testo di Venerdì 21 maggio 2021,
seduta n. 513

 DEIDDA, VINCI, FERRO, DONZELLI e GALANTINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 264 del regolamento dell’Arma dei carabinieri prevede che gli ufficiali ed i sottufficiali comandanti di stazione sono alloggiati nelle caserme ove ha sede il loro Comando o ufficio, sempre che vi sia disponibilità di alloggi. I sottufficiali e i carabinieri celibi in ferma e i frequentatori di corsi formativi, anche se in servizio permanente, ad eccezione di quelli ammogliati, hanno l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto. Il personale celibe in servizio permanente non ha l’obbligo di alloggiare in caserma. Lo stesso personale, però, è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui all’articolo 336;

il citato articolo 336 prevede, a sua volta, che il personale in servizio permanente celibe, che richiede di alloggiare fuori dalla caserma, ha l’obbligo di risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il reparto di appartenenza;

l’interessato deve rendere noto il recapito e garantire la possibilità di un pronto collegamento con il reparto stesso, mentre non hanno tale facoltà i frequentatori dei corsi formativi, ad eccezione dei militari ammogliati;

per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell’Arma dei carabinieri è fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell’interno del 3 giugno 1989, emesso in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

pur dovendosi segnalare un’evidente mancanza di chiarezza della normativa vigente, non appare esistere, allo stato, alcun obbligo di alloggio per il comandante di stazione nella caserma: infatti, la suindicata normativa individua esclusivamente la finalità dell’assegnazione dell’alloggio di servizio, senza però imporre alcun obbligo, purché la medesima finalità venga rispettata anche scegliendo di vivere in un’altra abitazione a scelta del medesimo comandante;

l’ufficio legislazione ha pure diramato delle circolari al riguardo, secondo le quali vi è l’obbligo per l’impiegato dello Stato di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio in cui è destinato, ma è demandato al capo ufficio, in presenza di rilevanti ragioni, la facoltà di autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei propri doveri;

la suindicata valutazione, per il personale dell’Arma dei carabinieri, è attribuita al Comandante del Corpo che deve tenere conto, non soltanto della distanza reale intercorrente tra il luogo della residenza e l’ufficio o comando ove il dipendente presta servizio, ma principalmente delle condizioni di viabilità e di qualsiasi altro elemento che contribuisca ad assicurare il regolare svolgimento del servizio e, quindi, la possibilità di raggiungere, in caso di urgente necessità, il posto d’impiego nell’arco di un’ora, risultando irrilevante il limite di 30 chilometri previsto dall’articolo 22 della legge n. 836 del 1973;

recentemente, da una nota dell’Associazione «Nuovo Sindacato Carabinieri», si sarebbe appreso che diverso Comandanti, in particolar modo quelli di stazione, sono di fatto obbligati ad occupare gli alloggi di servizio in quanto, in caso contrario, comunicando di non voler disporre dell’immobile di servizio, rischierebbero di essere trasferiti;

l’articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede espressamente che l’alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare previa autorizzazione del Comando generale, con la conseguenza che risulta pacifico il diritto del titolare, anche se comandante, di risiedere in altro immobile, seppure nel pieno rispetto degli oneri e delle limitazioni imposte dalle norme suindicate –:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare al fine di chiarire ulteriormente il contenuto della normativa suindicata, garantendo il diritto del titolare di alloggio di servizio di risiedere in altro immobile, con conseguente, possibile assegnazione dell’immobile in esame ad altro militare.
(5-06057)

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